F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 17.03.2010 (218) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIEL DE MELO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Terni Calcio a 5), FLAVIO CAPOTOSTI (dirigen

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 17.03.2010

(218) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIEL DE MELO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Terni Calcio a 5), FLAVIO CAPOTOSTI (dirigente della Soc. ASD Terni Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD TERNI CALCIO A 5 (nota n. 5352/990pf09-10/AM/ma del 2.3.2010). (228) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIEL DE MELO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Terni Calcio a 5), FLAVIO CAPOTOSTI (dirigente della Soc. ASD Terni Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD TERNI CALCIO A 5 (nota n. 5652/1131pf09-10/AM/AA/ac del 10.3.2010).

Il deferimento Con provvedimento N°. 5352/990pf09-10/AM/ma del 02.03.2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: ● il calciatore Gabriel De Melo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo disputato - prima del 26.11.2009 - nr. 3 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie B, Girone C stagione sportiva 2009/2010 – così come specificatamente elencate nell’atto di deferimento - nelle file della Società A.S.D. Terni Calcio A 5 in posizione irregolare, essendosi lo stesso calciatore tesserato con la Società solamente a far data dal 26.11.2009; ● il dirigente Flavio Capotosti della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo sottoscritto le distinte ufficiali di gara relative alle predette partite disputate dalla Società deferita, in cui dichiarava che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore Gabriel De Melo non ne avesse titolo per difetto di tesseramento; ● la Società A.S.D. Terni Calcio A 5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS. Nel provvedimento veniva evidenziato peraltro che: ▪ il presente procedimento era scaturito da una denuncia presentata dal Presidente della Società Real Rieti Calcio a 5, ove era stata segnalata alla Procura Federale la decisione assunta dal Giudice Sportivo della L.N.D. - Divisione Calcio a 5, pubblicata con il C.U. N°. 275/2009, a mezzo della quale lo stesso Giudice Sportivo aveva accolto il reclamo proposto dalla Società Atletico Teramo in ordine alla gara disputata in data 21.11.2009 contro la Società A.S.D. Terni Calcio A 5 – condannando pertanto quest’ultima alla punizione sportiva della perdita della gara - in quanto dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti era risultato che il calciatore Gabriel De Melo era stato regolarmente tesserato per la Società ternana solamente in data 26.11.2009; ▪ dall’esame della documentazione relativa al Campionato di Calcio a 5 Serie B, girone C, stagione sportiva 2009/2010, era pertanto emerso che il calciatore deferito, sebbene privo di tesseramento, era stato impiegato nelle seguenti gare: o C5 Raiano – Terni C5 del 10.10.2009 o Chevrolet Tre Colli – Terni C5 del 24.10.2009; o Monte Castelli – Terni C5 del 07.11.2009 ▪ le distinte delle partite in questione – in cui risultava appunto inserito il nominativo del suddetto calciatore – erano state firmate dal dirigente oggi deferito. La Società A.S.D. Terni Calcio A 5 ed i deferiti Capotosti Flavio e Gabriel De Melo, nei termini assegnati, facevano pervenire proprie memorie difensive sostanzialmente identiche a mezzo delle quali non contestavano che il calciatore avesse effettivamente disputato le predette gare di cui al deferimento ed al contempo deducevano di aver sempre agito in buona fede, nella convinzione che il tesseramento si fosse perfezionato. Pertanto i deferiti chiedevano il rispettivo proscioglimento. Successivamente, con ulteriore provvedimento N°. 5652/1131pf09-10/AM/AA/ac del 9.03.2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva nuovamente a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: ● il calciatore Gabriel De Melo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo disputato - prima del 26.11.2009 – ulteriori nr. 4 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie B, Girone C stagione sportiva 2009/2010 – così come specificatamente elencate nell’atto di deferimento - nelle file della Società A.S.D. Terni Calcio A 5 in posizione irregolare, essendosi lo stesso calciatore tesserato con la Società solamente a far data dal 26.11.2009; ● il dirigente Flavio Capotosti della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo sottoscritto le distinte ufficiali di gara relative alle predette partite disputate dalla Società deferita, in cui dichiarava che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore Gabriel De Melo non ne avesse titolo per difetto di tesseramento; ● la Società A.S.D. Terni Calcio A 5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS. Nel provvedimento veniva evidenziato peraltro che: ▪ il presente procedimento era scaturito da una denuncia presentata dal Presidente della Società Real Rieti Calcio a 5, ove era stata segnalata alla Procura Federale la decisione assunta dal Giudice Sportivo della L.N.D. - Divisione Calcio a 5, pubblicata con il C.U. N°. 275/2009, a mezzo della quale lo stesso Giudice Sportivo aveva accolto il reclamo proposto dalla Società Atletico Teramo in ordine alla gara disputata in data 21.11.2009 contro la Società A.S.D. Terni Calcio A 5 – condannando pertanto quest’ultima alla punizione sportiva della perdita della gara - in quanto dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti era risultato che il calciatore Gabriel De Melo era stato regolarmente tesserato per la Società ternana solamente in data 26.11.2009; ▪ dall’esame della documentazione relativa al Campionato di Calcio a 5 Serie B, girone C, stagione sportiva 2009/2010, era pertanto emerso che il calciatore deferito, sebbene privo di tesseramento, era stato impiegato nelle seguenti ulteriori gare: o Terni C5 – Pesaro Five del 3.10.2009 o Terni C5 - Gualdo del 17.10.2009; o Terni C5 – Real Rieti del 31.10.2009; o Terni C5 – Palextra Fano del 14.11.2009; ▪ le distinte delle partite in questione – in cui risultava appunto inserito il nominativo del suddetto calciatore – erano state firmate dal dirigente oggi deferito Sig. Flavio Capotosti.  ▪ dopo la comunicazione del secondo deferimento, la Società A.S.D. Terni Calcio A 5 ed i deferiti Capotosti Flavio e Gabriel De Melo facevano pervenire propria istanza chiedendo che fosse disposta la riunione dei due procedimenti per l’odierna udienza, stante l’identità dei soggetti deferiti e dei fatti addebitati, e rinunciando al contempo ai termini di convocazione. All’odierna riunione sono comparsi i deferiti che hanno contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento, mentre il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati e la sanzione di anni 2 (due) di inibizione per il Sig. Capotosti Flavio, la sanzione di anni 2 (due) di squalifica per il calciatore Sig. Gabriel De Melo, nonché la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) e della penalizzazione di 7 (sette) punti nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso 2009/2010 per la società A.S.D. Terni Calcio A 5. I motivi della decisione Preliminarmente la Commissione, attesa la connessione oggettiva e soggettiva e l’identità delle questioni di diritto sottoposte al suo esame, ritiene opportuno disporre la riunione dei due procedimenti. Ciò posto, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti posti alla base dei deferimenti sono fondati e che i comportamenti adottati dai deferiti sono censurabili. Difatti, dalla documentazione in atti, emerge che:  il calciatore deferito, pur essendo stato tesserato dalla Società deferita solamente in data 26.11.2009, ha disputato in posizione irregolare nelle file della predetta Società nr. 7 gare di campionato relative alla stagione sportiva in corso 2009/2010 così come sopra specificate e tutte antecedenti al 26.11.2009;  il dirigente Flavio Capotosti ha sottoscritto le distinte ufficiali di gara, relative alle predette partite disputate dalla Società deferita in cui ha dichiarato che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore Gabriel De Melo non ne avesse titolo per difetto di tesseramento. Tale ricostruzione dei fatti è peraltro ampiamente confermata nelle memorie depositate dagli odierni deferiti. Peraltro, la buona fede addotta dagli odierni incolpati non può costituire argomento tale da esimerli dalle loro specifiche responsabilità, atteso che la stessa Società ed i suoi tesserati, prima di schierare il calciatore, avrebbero potuto rivolgersi ai competenti Uffici per verificare la regolarità dell’intera procedura e, nelle more delle citate verifiche da parte dell’Ufficio Tesseramento, astenersi dallo schierare il calciatore oggi deferito nelle partite ufficiali, e ciò anche al fine di prevenire episodi e/o fatti che potessero dar luogo a contestazioni. Ed invece, la Società ed i propri tesserati deferiti, pur nell’incertezza sul perfezionamento del tesseramento, hanno schierato in campo il calciatore de quo per un cospicuo numero di partite e ciò certamente costituisce una condotta colpevole che è idonea ad integrare la violazione contestata. Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta del calciatore e dei dirigenti in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con conseguente responsabilità oggettiva della Società di loro appartenenza. In merito alle sanzioni da adottare, la Commissione ritiene di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica, stante la natura afflittiva che deve necessariamente permeare la sanzione e la l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto e tenuto conto altresì delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato, mentre, per quanto concerne la posizione dei singoli deferiti, si ritiene opportuno differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo e delle diverse qualità dei medesimi deferiti. Pertanto sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:  squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore Sig. Gabriel De Melo, in gare ufficiali;  inibizione per mesi 3 (tre) al Dirigente Sig. Capotosti Flavio;  penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica nel Campionato di competenza, da scontarsi nella stagione sportiva in corso 2009/2010 alla Società A.S.D. Terni Calcio A 5.

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