F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 17.03.2010 (221) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELVIS CORAZZA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Adriatica Futsal Club), ENRICO GOTTARD (di

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 17.03.2010

(221) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELVIS CORAZZA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Adriatica Futsal Club), ENRICO GOTTARD (dirigente della Soc. ASD Adriatica Futsal Club) E DELLA SOCIETA’ ASD ADRIATICA FUTSAL CLUB (nota n. 5477/636pf09-10/SP/ma del 5.3.2010).

Il deferimento Con provvedimento del 5 marzo 2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Elvis Corazza, calciatore attualmente tesserato per la Società A.S.D. Adriatica Futsal Club, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10 commi 2 e 6, CGS, il Sig. Enrico Gottard, dirigente della stessa citata Società, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10 commi 2 e 6, CGS, nonché la Società A.S.D. Adriatica Futsal Club per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva. Gli incolpati, nei termini previsti, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di 2 anni di inibizione sia per il Corazza che per il Gottard, con la conseguente responsabilità oggettiva della Società e perciò l’irrogazione della sanzione di 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue: dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio indagini agli atti (lettera-denuncia del 3.12.09 della A.S.D. Petrarca Padova Calcio a 5, distinte giocatori delle gare oggetto di indagine) si evince con certezza che il Sig. Elvis Corazza, pur privo di un valido tesseramento in corso, sia sceso in campo disputando tre incontri di serie B, calcio a 5, e più precisamente: Adriatica Futsal Club – Carrè Futsal Chiappano del 24.10.09; Isolotto C5 - Adriatica Futsal Club del 31.10.09; Adriatica Futsal Club – Prato Calcio a 5 del 7.11.09. Il Sig. Enrico Gottard, dirigente accompagnatore della Società, con la sua firma in calce alle distinte relative alle suddette gare, attestava (falsamente) il regolare tesseramento dei giocatori inseriti nelle liste (fra cui il Corazza). Tali comportamenti, secondo la Procura Federale, sarebbero sanzionabili in quanto in contrasto, per quanto riguarda il Corazza e il Gottard, con quanto previsto dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, CGS, per avere entrambi contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità e violato le norme in materia di tesseramento, il giocatore per avere disputato tre gare di campionato senza, all’epoca dei fatti, essere legato da alcun vincolo con la Adriatica Futsal Club, il dirigente per avere attestato, sotto la propria responsabilità, circostanze non veritiere come quella, appunto, che tutti i giocatori in distinta (compreso il Corazza dunque) erano tesserati per la Società Adriatica Futsal Club; da ciò deriverebbe la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS, della stessa Società A.S.D. Adriatica Futsal Club con la conseguente richiesta della Procura di deferimento e di comminatoria delle su citate sanzioni. Pare a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso in sede di indagini, che i fatti che hanno portato la Procura Federale al deferimento del Sigg. Corazza, Gottard e della Società Adriatica Futsal Club debbano ritenersi pienamente provati per tabulas dal solo esame delle distinte relative alle citate gare di campionato, sottoscritte, oltre che dall’arbitro dell’incontro, anche dal dirigente accompagnatore ufficiale. Il dispositivo Per tali motivi questa Commissione ritiene congruo deliberare di infliggere al Sig. Elvis Corazza la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara, al Sig. Enrico Gottard la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e, per l’effetto, alla Società A.S.D. Adriatica Futsal Club, per responsabilità oggettiva della violazione ascritta ai propri tesserati, 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'attuale campionato.

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