F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 19.03.2010 (176) – APPELLO DEL SIG. GENNARO DURANTE (Vice Presidente pro-tempore della Soc. Almas Roma Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 19.03.2010

(176) – APPELLO DEL SIG. GENNARO DURANTE (Vice Presidente pro-tempore della Soc. Almas Roma Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 84 del 14.1.2010).

Con reclamo del 25.1.2010, il Sig. Gennaro Durante ha impugnato la decisione, pubblicata su CU N°. 84 del 14.1.2010, con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio ha allo stesso inflitto la sanzione della inibizione per anni tre. La vicenda trae origine dal deferimento con il quale la Procura Federale ha imputato al reclamante la responsabilità per i fatti accaduti in data 2.2.2008, presso il campo “S. Anna B”, nel corso della gara Almas – Cinecittà Bettini, valida per il campionato giovanissimi provinciali, in occasione dei quali perdeva la vita il giovane calciatore Alessandro Bini, tesserato per la Società ASD Polisportiva Cinecittà Bettini. La Procura Federale ha sostenuto che al deferito, vice presidente all’epoca del fatto della Società Almas Roma Srl, in quanto munito di poteri di rappresentanza legale della Società, fosse ascrivibile la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 27, comma 1 B, lett. c), Regolamento LND, per il comportamento antiregolamentare consistito nella inosservanza della distanza minima prevista dalla normativa di settore, riguardo alla c.d. area di destinazione, e per non aver provveduto a proteggere gli ostacoli fissi presenti ai bordi del terreno di giuoco, con appositi materiali antiurto. Destinataria del deferimento è stata anche la Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, la quale ha definito il procedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La Commissione di prime cure è pervenuta all’affermazione di responsabilità del Sig. Durante, ritenendo che lo stesso condividesse i poteri di rappresentanza con i Sigg.ri Massolo e Nicolai, rispettivamente Presidente e Segretario della Società, deceduti nelle more. A sostegno di tale assunto ha accolto la tesi con la quale la Procura Federale ha sostenuto “che la responsabilità in ambito sportivo non si limita ai soggetti muniti della rappresentanza formale della Società ma si estende ai rappresentanti sostanziali ed a tutti coloro che, per le mansioni ed i ruoli ricoperti in Società, abbiano violato effettivamente le norme federali”. Emerge, altresì, che il Durante sia stato individuato quale soggetto legalmente responsabile in ragione del ruolo ricoperto in Società e delle mansioni effettivamente ricoperte, gravando sullo stesso il dovere di sovrintendere e controllare le attività di segnatura del terreno di gioco e di rispetto della specifica normativa. Precisa la Commissione, così motivando la non condivisione delle difese del deferito, che un procedimento sportivo non può e non deve arrestare l’analisi al rispetto formale delle leggi statuali, ma deve scrutinare sul rispetto delle norme sportive che impongono precisi obblighi non solo ai rappresentanti legali ma a tutti i tesserati. Il Durante, pertanto, è stato ritenuto responsabile in ragione del ruolo dirigenziale svolto in Società e delle effettive mansioni svolte al momento che sarebbero state di presidente di fatto, stante la gravissima malattia del Presidente Massolo, e di dirigente apicale nella gestione più propriamente agonistico – sportiva, con funzioni quindi di controllo anche sulla gestione dell’impianto sportivo, che avrebbe condiviso con il Presidente ed il Segretario e, con ogni probabilità, anche con altri dirigenti che l’indagine non sarebbe riuscita pienamente ad individuare. Il deferito, con il proprio atto di impugnazione, lamenta la illegittimità della decisione e deduce, sostanzialmente, di non rivestire alcun ruolo rappresentativo, tantomeno a livello sportivo, così determinando il venir meno del presupposto di fatto sul quale è stata fondata la pronuncia di responsabilità. Occorre premettere, anche al fine di comprendere la lettura della presente decisione, che questa Commissione ha sempre prestato particolare attenzione ai delicati casi, come quello che ci occupa, nei quali l’aspetto sportivo ha un ruolo marginale nella vicenda dalla quale origina l’illecito, tenendo comunque presente la necessità di valutare quanto accaduto senza discostarsi da un approccio normativo e procedurale. Tale impostazione sistematica, unita ai poteri officiosi dei quali è dotata, consente di muoversi, esclusivamente, all’interno dell’ambito delineato dal deferimento e dal materiale probatorio raccolto. Fatta questa breve ma necessaria premessa, è indubbio che la responsabilità di quanto accaduto debba essere attribuita a chi ha la legale rappresentanza della Società (difatti il Massolo è stato l’unico coinvolto nel procedimento penale), ciò che è dubbio, invece, è che la stessa possa essere ritenuta tout court in capo al Durante, in base ad una ritenuta condivisione dei corrispondenti poteri con i due soggetti che, dal foglio censimento, ne risultavano formali intestatari. Nell’esame della puntuale decisione della CDT emerge che l’imputazione degli addebiti al deferito trovi la sua base sostanziale nel ruolo ricoperto e nelle mansioni effettivamente svolte. Però è bene rilevare che, proprio nel momento in cui si ritiene di individuare una posizione di fatto all’interno della Società, l’accertamento non può essere limitato, come nel caso di responsabilità ascrivibile al legale rappresentante, all’individuazione formale dei soggetti che rivestono tale ruolo, ma deve determinare un’indagine approfondita che si spinga oltre il dato documentale fornito dal foglio censimento. Ne discende, pertanto, che un accertamento del genere non può ritenersi soddisfatto con il mero recepimento della dichiarazione con la quale il deferito fa presente di essere delegato all’attività bancaria ed agonistica né con la circostanza che lo stesso fosse presente all’audizione, in vece del Presidente, all’epoca dei fatti impedito. Tali circostanze devono essere valutate sotto il duplice aspetto della natura delle contestazioni elevate con l’atto di deferimento e del materiale probatorio raccolto. Sotto il primo profilo, è bene ricordare che la Procura federale ha correlato la responsabilità del Durante al potere di rappresentanza, tanto da ritenere la Società responsabile direttamente, ex art. 4, comma 1, CGS, per i fatti ascrivibili al proprio legale rappresentante. Dall’esame della decisione appare, però, che l’obbligo di controllo e di garanzia esuli dalla carica e discenda direttamente dal ruolo di tesserato, tanto che, come chiarisce la Commissione, la corrispondente responsabilità sarebbe stata ascritta anche ad altri, se fossero stati individuati. Tale impostazione non può essere condivisa in quanto, a parte il dato formale del capo di incolpazione che esimerebbe da qualsiasi addebito chi non ha la legale rappresentanza dell’ente, viene ritenuto responsabile il Durante unicamente perché dirigente, ancorché apicale, e non anche, a solo titolo esemplificativo, gli altri componenti del Consiglio direttivo, ed in particolare il Sig. Tarascio, altro vicepresidente, ed il Sig. Coni, consigliere, che invece erano perfettamente individuabili. Sotto il secondo profilo è bene rilevare che il materiale raccolto consente esclusivamente di qualificare il ruolo ricoperto dal deferito (delegato all’attività bancaria e agonistica) che, di per sé, non è indicativo di poteri di rappresentanza societaria, ma non di comprendere quali fossero le mansioni effettivamente svolte. Ed in tal senso si sarebbe dovuta spingere l’indagine. Occorre poi considerare che anche la presenza del Durante in sede di audizione non è idonea ad attribuire alla carica di vice presidente natura vicaria, tanto più che, anche dalla relazione del sostituto, non si comprende in base a cosa la scelta sia caduta sul deferito invece che sul Tarascio. Anche in sede dibattimentale, al fine di fugare ogni dubbio circa il ruolo ricoperto dal reclamante all’interno della Società ed i relativi poteri, questa Commissione ha acquisito d’ufficio copia della visura storica della Camera di Commercio dalla quale, non solo, non risulta alcun potere in capo allo stesso ma, neanche, il controllo della Società (con tutti i limiti imposti dall’atto di deferimento). In conclusione è condivisibile la decisione della CDT laddove individua la responsabilità del Massolo e del Nicolai quali legali rappresentanti dell’Almas Roma, non lo è, anche perché non è stata raggiunta la prova in tal senso, laddove ritiene il Durante munito dei poteri di legale rappresentanza. P.Q.M. Proscioglie il Sig. Gennaro Durante. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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