COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO COLLEDARA 06 AV
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°48 del 04/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO COLLEDARA 06 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI PERDITA DELLA GARA PER 3 – 0 IN RELAZIONE ALLA GARA API GIALLONERE – ATLETICO COLLEDARA, DISPUTATA IL 10/1/2010 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 28 DEL 4/2/10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
Con appello ritualmente proposto la Società Atletico Colledara 06, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il direttore di gara dovuto sospendere l’incontro al 37° del primo tempo, sul risultato di 0 – 0, perché a seguito di provvedimenti disciplinari, calciatori e tesserati della Società Colledara, urlavano e protestavano nei confronti dello stesso e, dopo tale sospensione, un dirigente della stessa società entrava in campo e lo offendeva, mentre tutto tornava alla normalità all’arrivo dei Carabinieri.
Ha dedotto l’appellante che non si sono verificate quelle precise e circoscritte condizioni oggettive tali da giustificare un provvedimento di sospensione da parte dell’arbitro, con la conseguenza che doveva essere disposta la ripetizione della gara.
In sede di supplemento di rapporto, l’arbitro ha confermato gli originari riferimenti.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e, in quanto tale, meritevole di accoglimento.
L’art. 64, comma II, N.O.I.F., stabilisce che è nei poteri dell’arbitro “ …. astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, del guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio …. ”.
Orbene, i fatti così come risultanti dagli atti di gara non possono giustificare l’adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione della gara, visto che, nella fattispecie, per esplicita ammissione dell’arbitro, vi sono state solo proteste verbali ed urla.
Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere tutti i tentativi necessari per riportare l’ordine per proseguire la gara, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, tale da giustificare l’adottato provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale).
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di disporre la ripetizione della gara, con restituzione della tassa d’appello versata.