COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ COLLEATTERRATO AVVERSO LA SANZIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°48 del 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ COLLEATTERRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 18.5.2010 DEL DIRIGENTE DI TEODORO ALBERTO, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TERAMO CALCIO / COLLEATTERRATO, DISPUTATA IL 6/2/10, PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N° 31 del 18.2.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

  Con appello ritualmente proposto, la Società Colleatterrato ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il Di Teodoro, ingiuriato ed offeso reiteratamente il direttore di gara, reiterando tale comportamento anche con frasi minacciose nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro, fino a quando veniva allontanato dai dirigenti della propria squadra.

Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto il Di Teodoro non avrebbe avuto i comportamenti minacciosi ed aggressivi nei confronti di chicchessia.

  Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento.

La versione dei fatti fornita dalla società appellante, contrasta decisamente con gli atti ufficiali in possesso di questo Comitato. La sanzione inflitta deve, peraltro, congrua ed adeguata (anche in considerazione della particolarità del campionato cui si fa riferimento), con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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