COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. COLLEATTERRATO AVVERSO LA SANZION

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°50 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA A.S.D. COLLEATTERRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2010 AL CALCIATORE DI NICOLA FRANCESCO E L’AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. COLLEATTERRATO / MUTIGNANO, DISPUTATA IL 21/2/2010 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA Gir. “D” (C.U. N. 46 del 25.02.2010 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

Con appello proposto a mezzo del servizio postale, la Società Colleatterrato ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per aver il calciatore Di Nicola Francesco usato violenza in danno dell’arbitro e per gravi e reiterate intemperanze di un proprio sostenitore nei confronti dell'arbitro a fine gara, tanto da rendere necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per permettere l'uscita dell'arbitro dall'impianto di gioco.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile in quanto non regolarmente sottoscritto ai sensi dell’art. 33, comma 9, C.G.S..

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di respingere l’appello disponendo addebitarsi la tassa versata.

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