COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.1 RECLAMO SOCIETA’ REAL FERRANDINA (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 13.01.2011 DEL CALCIATORE CROCE LEONARDO, COME PUBBLICATO SUL C.U. N. 23/MATERA DEL 14.01.2010.

Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società REAL FERRANDINA (allievi provinciali) avverso la squalifica fino al 13.01.2011 inflitta dal G.S. al calciatore CROCE LEONARDO, per le infrazioni commesse durante la gara Real Irsina – Real Ferrandina del 5.01.2010, pubblicata sul CU  n. 23 di Matera del 14.01.2010;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;

Ascoltato l’arbitro della gara in oggetto;

Evidenziato che lo stesso, in sede di audizione, ha confermato quanto riportato nel referto di gara, in particolare di essere stato afferrato per il capo dal calciatore Croce Leonardo il quale tentava di colpirlo con una testata, senza riuscirvi perché trattenuto da compagni di squadra, ma continuando a tenere un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei suoi confronti;

Considerato che tale comportamento, alla luce di quanto emerso dall’istruttoria, appare adeguatamente sanzionato dal G.S.

P.Q.M.

·  respinge il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. riportate nel CU n. 23/MT del 14.01.2010;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo. 

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