COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 87 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.1 RECLAMO SOCIETA’ GINESTRA CANDIDA (2^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 31.03.2011 DEL CALCIATORE LETTIERI VITO, COME DA CU N.74 DEL 10.02.2010.

Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società GINESTRA CANDIDA avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore LETTIERI VITO fino al 31.03.2011,per le infrazioni commesse durante la gara Palazzo calcio – Ginestra Candida del 7.2.2010, pubblicata sul CU n. 74 del 10.02.2010;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;

Ascoltato il D.G. della gara;

Evidenziato che lo stesso arbitro, in sede di audizione, pur confermando l’episodio che ha visto protagonista il calciatore Lettieri Vito, riferiva che il colpo subito non gli impediva di portare a termine la gara;

Ritenuto, pertanto, che le argomentazioni addotte dalla società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali e nelle dichiarazioni rese dal D.G., il quale, senza ombra di dubbio, ha riconosciuto nel Lettieri l’autore del gesto ai suoi danni;

Considerato che, a norma dell’art. 19, comma 4, lettera d, del CGS, ai calciatori responsabili di condotta violenta ai danni dell’arbitro, applicate le circostanze aggravanti ed attenuanti, è inflitta la squalifica minima di 8 giornate o a tempo determinato;

Ritenuto, sia in considerazione della giovane età del calciatore Lettieri che della funzione rieducativa della pena, stante anche l’assenza di recidiva, di ridurre la sanzione inflitta dal G.S;

P.Q.M.

·  in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica al calciatore LETTIERI Vito fino al 31.12.2010;

·  dispone la restituzione della tassa reclamo.

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