COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 17/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.3 RECLAMO SOCIETA’ VIGGIANELLO (3^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA PER 4(QUATTRO) GIORNATE INFLITTA DAL G.S. E RIPORTATA SUL CU N. 37/MT DEL 4.3.2010.
Letto il reclamo proposto dalla società VIGGIANELLO (3^ categoria) avverso la squalifica per 4(quattro) giornate inflitta dal G.S. al calciatore PALAZZO LUCA per la condotta tenuta nella gara Viggianello – Val Sarmento del 28.02.2010;
Precisato, in via preliminare, che il calciatore colpito da squalifica non può essere ascoltato dagli Organi di Giustizia Sportiva;
Considerato che dalla lettura del rapporto di gara emerge un comportamento antisportivo ed irriguardoso tenuto dal calciatore Palazzo Luca nei confronti dell’arbitro;
Avuto riguardo alla rivestita qualifica di capitano del calciatore Palazzo che, nel caso in esame, costituisce un’aggravante della sua condotta:
Rilevato che, a norma dell’art. 19, punto 4, lettera a, del C.G.S., in caso di condotta antisportiva ed irriguardosa nei confronti del D.G., è prevista una squalifica di 2(due) giornate, salvo l’applicazione di circostanze aggravanti;
Ritenuto, in considerazione di quanto descritto, che la squalifica può essere ridotta;
P.Q.M.
· in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PALAZZO LUCA a 3(tre) giornate;
· dispone la restituzione della tassa reclamo.