COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 87 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.4 RECLAMO SOCIETA’ RAPOLLA (2^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE CASELLE PASQUALE FINO AL 31.03.2011, COME RIPORTATA SUL CU N. 69 DEL 27.01.2010.

Letto il reclamo proposto dalla società RAPOLLA avverso la squalifica fino al 31.03.2011, inflitta dla G.S. al calciatore CASELLE PASQUALE, pubblicata sul CU n. 69 del 27.01.2010, relativa alla gara del 24.01.2010 tra il Rapolla e il Lavello;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G.;

Preso atto che nella disposta audizione il D.G. ha confermato il gesto di violenza ai suoi danni da parte del calciatore Caselle Pasquale, precisando che il colpo subito non oltremodo violento non gli procurava dolore e/o conseguenze fisiche;

Considerato, altresì, che lo stesso D.G. riferiva che a fine partita lo stesso calciatore ammetteva il suo gesto, scusandosi per l’episodio;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria espletata, che la sanzione inflitta al calciatore Caselle Pasquale ancorchè scaturente da una condotta violenta posta in essere ai danni del D.G., possa essere rideterminata, come da dispositivo, attesa l’assenza di conseguenze per lo stesso arbitro e di precedenti specifici del calciatore;

Letto l’art. 19 del C.G.S.

P.Q.M.

·  in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CASELLE PASQUALE fino a tutto il 31.10.2010;

·  dispone la restituzione della tassa reclamo.

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