COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 del 3 Marzo 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 114 del 3 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 84 della Società A.C.D. CITTA' DI AMANTEA 1927.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 105 del 11.02.2010 (Squalifica dell'allenatore SURIANO Vittorio fino al 10.03.2010, squalifica del calciatore MICELI

Alessandro per SEI gare, squalifica del calciatore BENINCASA Pasquale per CINQUE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

preliminarmente rileva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 45, comma 3 del C.G.S, trattandosi di sanzione non superiore ad un mese,

dell'impugnazione avverso la squalifica fino al 10.3.2010 del sig. Suriano Vittorio, tecnico della società Città di Amantea 1927;

ritenuto che dal referto risulta che al 25° del p.t. il calciatore MICELI Alessandro veniva espulso perché strattonava per la divisa

l'arbitro proferendo nei suoi confronti frasi offensive;

che, in reazione a detto provvedimento, mentre l'arbitro annotava l'espulsione, il calciatore BENINCASA Pasquale offendeva e

minacciava il direttore di gara, dando una manata al taccuino, che cadeva per terra;

che, a sua volta espulso, il BENINCASA veniva portato fuori dai compagni di squadra mentre continuava a proferire all'indirizzo

dell'arbitro offese e minacce;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica dell’allenatore Sig. SURIANO Vittorio, ai sensi dell'art.45, comma 3 del

C.G.S.;

rigetta, nel resto, il reclamo;

dispone incamerarsi la tassa.

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