COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 03/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 100 DEFERIMENTO DISPOS
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 03/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
100 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE VICARIO
A carico sig. ALBIERI ROMANO e A.S.D. EMMETRE – campionato di I^ categoria
Con nota 3.2.2010 prot. n. 4587/159, il Procuratore Federale Vicario,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano:
- il sig. ALBIERI ROMANO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1, del C.G.S., per le dichiarazioni rese ad un corrispondente del giornale “Il Resto del Carlino” che lo qualifica quale “d.g.” dell’A.S.D.Emmetre, pubblicate da detto quotidiano in data 16.5.2009, in cui, in relazione alla semifinale di Coppa Italia svoltasi fra la Emmetre ed il Fontanelle e ad una non meglio precisata gara del campionato Juniores, si rilevano espressioni lesive dell’arbitro di detta gara e della classe arbitrale in genere, che viene tacciata di parzialità;
- la A.S.D. EMMETRE, della violazione di cui agli artt. 5, comma 2 in relazione all’art. 4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per le dichiarazioni espresse dal sig. Albieri, persona che svolge attività nell’interesse della società, ex art. 1, comma 5, del C.G.S.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, dott. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 6 del sig. ALBIERI ROMANO e l’ammenda di € 1.000 per l’A.S.D. EMMETRE.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.D. EMMETRE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, con messaggio telefax ha comunicato che, per sopraggiunti impegni, non le sarebbe stato possibile presenziare all’odierno dibattimento;
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dal sig. ALBIERI, che, pur non risultando tesserato per l’A.S.D. Emmetre, ha dichiarato al collaboratore della Procura di essere “un consulente esterno ben addentro ai problemi societari”, integri la violazione degli artt.1 comma 1 e 5, comma 1, del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 1 comma 5 del C.G.S., dell’A.S.D. EMMETRE, ai sensi dell’ artt. 5 comma 2 in relazione all’art. 4, comma 2, del C.G.S., società che, all’apparire del citato articolo sul giornale “Il Resto del Carlino”, avrebbe, quanto meno, potuto chiedere all’estensore la pubblicazione della rettifica della qualificazione del sig. Albieri quale “d.g.” della società stessa;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. ALBIERI ROMANO la inibizione per mesi 6, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, per la F.I.G.C., e l’ammenda di € 500 all’A.S.D. EMMETRE.