COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°36 del 11/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SOCCER MONTALE

Avverso squalifica per 4 giornate cala. CANALI ANDREA

delibera del G.S. del C.P. di Modena  contenuta nel C.U.n. 35 del 25.2.2010 

gara  SOCCER MONTALE – VAL. SA. Del 21.2.2010

L’A.S.D. SOCCER MONTALE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il direttore di gara non ha fermato il gioco dopo uno scontro violento, testa contro testa, tra due nostri stessi giocatori in azione di gioco, ma solo dopo diversi minuti dall’accaduto, quando la palla è stata messa fuori da un giocatore della squadra avversaria. Il CANALI, che sedeva in panchina tra le riserve, resosi conto della gravità dell’infortunio ha solamente chiesto spiegazioni in maniera allarmata ma non offensiva, ma di controparte si è visto recapitare il cartellino rosso”. Lasciava poi il terreno di gioco, senza deridere l’arbitro né, tantomeno, rivolgendogli espressioni offensive. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. CANALI, dopo una decisione tecnica, si alzava dalla panchina e gli rivolgeva offese . Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, si avvicinava, gli puntava contro un ditocontro , gli rivolgeva ancora offese,  lasciava il terreno di gioco molto lentamente e, interloquendo con un giocatore avversario espulso, reiterava le offese all’arbitro,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. CANALI ANDREA.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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