COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUR TRE FONTANE AVVERSO IL PROV
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUR TRE FONTANE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 52 DEL 18.2.2010
(Gara: ATL. ACILIA – EUR TRE FONTANE del 7.2.2010 – Campionato G.mi Prov. Roma)
La Commissione Disicplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
al 37mo del secondo tempo della gara a margine, in fase di recupero di 4 minuti (l’incontro prevede 35 minuti di durata per frazione di gioco), l’arbitro espelleva erroneamente un calciatore della Società ATLETICO ACILIA per somma di ammonizioni.
La gara si concludeva con il punteggio di 4 – 1 in favore della Società EUR TRE FONTANE.
La oscietà ATLETICO ACILIA presentava reclamo al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma dogliandosi dell’irregolare svolgimento della gara, venutosi a determinare a seguito del’errata espulsione del proprio calciatore.
In accoglimento del ricorso, il Giudice di Prime Cure, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla Società ATLETICO ACILIA, disponeva la ripetizione dell’incontro.
La Società EUR TRE FONTANE ha adito questo Organo di Giustizia Sportiva assumendo che l’errato provvedimento disciplinare a carico della Società avversaria, non ha minimamente inficiato il regolare andamento dlel’incontro, stante il cospicuo margine di vantaggio da lei conseguito e il minimo periodo di tempo mancante alla fine della gara.
La predetta Società chiede, quindi, che venga ripristinato il risultato acquisito sul campo.
Il reclamo appare fondato.
Infatti, anche in rapporto alla consolidata giurisprudenza sportiva su casi simili, non sembra che da un errato provvedimento arbitrale di espulsione possa derivare la compromissione della regolarità della gara a due minuti dalla sua chiusura e con un punteggio così ampiamente favorevole alla squadra che si è trovata in superiorità numerica per così breve lasso di tempo.
Questa Commissione, quindi, avvalendosi del disposto del comma 4 dell’art. 17 C.G.S. che gli conferisce margini di discrezionalità circa lo stabilire se un episodio abbia o meno influito sul regolare svolgimento di un incontro e ritenendo, nel caso in specie, che non sussistano motivi, come sopra addotto, a supporto della mancata regolarità della gara a margine;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società EUR TRE FONTANE e, per l’effetto, di annullare la decisione con la quale il Giudice Sportivo disponeva la ripetizione dell’incontro;
di convalidare il risultato della gara in oggetto, conclusasi con il seguente punteggio:
ATLETICO ACILIA – EUR TRE FONTANE 1 – 4
La tassa reclamo va restituita.