COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIM

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 DEL 25.2.2010

(Gara: ETRUSCA – CORCHIANO dle 17.2.2010 – Campionato Allievi Viterbo)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;

considerato che le argomentazioni della reclamante non possono ritenersi assumibili;

che, in effetti, alla luce del referto arbitrale  e diquanto riferito in sede di audizione, il Direttore di gara ha confermato che 2 giocatori dell’ETRUSCA, mentre si trovava nel parchieggio, sono stati malmenati con violenza da alcuni sostenitori del CORCHIANO;

che, pertanto, appare del tutto congrua ed adeguata alla gravità del fatto la sanzione inflitta al Giudice Sportivo;

tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma l’ammenda di € 400 a carico della Società U.S. CORCHIANO.

La tassa reclamo va incamerata.

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