COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MORANDI LIDO DI OSTIA AVVERSO I

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ MORANDI LIDO DI OSTIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DELL’11.2.2010

(GARA: PENTA POMEZIA – MORANDI LIDO DI OSTIA del 6.2.2010 – Campionato C5 C2)

La Società ricorrente chiede la revisione dei provvedimenti riguardanti la punizione sportiva della perdita della gara, l’inibizione del Dirigente LEONARDI SIMONE fino al 12.3.2010, la squalifica dell’allenatore CAUSIO PAOLO per 4 gare e l’annullamento dell’ammenda di € 300.

Questa Commissione, in via preliminare, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. dichiara inammissibili i reclami riguardanti le sanzioni inflitte all’allenatore CAUSIO PAOLO e al Dirigente LEONARDI SIMONE, in quanto inferiori ad 1 mese.

Per quel che concerne  la richiesta di annullamento della perdita della gara e l’ammenda, il ricorso non ha possibilità di accoglimento in quanto l’arbitro, ascoltato in sede di supplemento, ha confermato che il giocatore TEOFANI DARIO, al momento del parapiglia, si trovava all’interno del terreno di gioco, quale effettivo partecipante all’incontro, indossante la maglia n. 3 e conseguentemente non avrebbe potuto trovarsi in panchina in quanto non indossava il prescritto fratino.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica per 4 gare a carico dell’allenatore CAUSIO PAOLO e fino al 12.3.2010 a carico del Dirigente LEONARDI SIMONE.

Di respingere il reclamo relativo al risultato della gara e i confermare l’ammenda di € 300 a carico della Società MORANDI LIDO DI ROMA.

La tassa reclamo va incamerata.

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