COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PROCENO AVVERSO IL PROVVEDIMENT
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PROCENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PASQUINI SAURO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERNO CON C.U. N. 32 DEL 25.2.2010
(Gara: REAL MONTEFIASCONE – PROCENO del 21.2.2010 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che la Società PROCENO, nel ricorso inteso esclusivamente a minimizzare il comportamento del calciatore PASQUINI, non ha evidenziato alcun elemento idoneo da una riconsiderazione del provvedimento del primo Giudice, che appare ampiamente congruo in rapporto all’episodio;
ritenute, quindi, non assumibili le lamentele della reclamante, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società PROCENO e di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore PASQUINI SAURO.
La tassa reclamo va incamerata.