COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. GROTTI AVVERSO IL PROVVE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. GROTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 90 DEL 18.2.2010 

(Gara: GROTTI – VELINIA del 24.1.2010 – Campionato di 1ª Categoria)

La Commissione Disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Soc. GROTTI chiede nelle conclusioni l’annullamento della decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in oggetto, per l’effetto, chiede l’omologazione del risultato della gara.

La reclamante pone all’attenzione di questo Organo Giudicante la dinamica dei fatti, ribaditi anche in sede di audizione, in cui sostiene di aver correttamente consegnato la propria distinta all’arbitro, prima dell’inizio dell’incontro, ricevendo contestualmente copia della lista della Soc. VELINIA.

Il capitano, invece della squadra ospite si limitava a richiedere all’arbitro copia della nostra distinta, solamente quando le due squadre si trovavano al centro del campo per i rituali saluti al pubblico.

A questo punto il direttore di gara riteneva inopportuno abbandonare il terreno di gioco e concordava, con il capitano del VELINIA, la consegna al termine del I° tempo.

Tale adempimento non si verificava e per disattenzione dell’arbitro e per non essere stata sollecitata la consegna del capitano della squadra ospite. La Soc. GROTTI riteneva molto inconsueta e di natura “alquanto maliziosa ed il comportamento, quasi preordinato in modo che se la partita fosse finita male, avrebbe portato la Soc. VELINIA a chiedere la ripetizione della gara.

Questa Commissione di Disciplina, dalla lettura degli atti ufficiali ha potuto rilevare, così come in effetti ha potuto accertare il Giudice di prime cure, che l’arbitro sul proprio rapporto ha ammesso di non aver ottemperato “per distrazione o dimenticanza”, alla fine del I tempo, alla consegna di copia della distinta alla Soc. VELINIA, anche perché non sollecitata.

Precisa anche l’arbitro che le liste alle due squadre sono state consegnate al termine dell’incontro.

Questo Organo di Giustizia Sportiva, considerato che l’arbitro, con il suo comportamento, ha disatteso il contenuto della norma, di cui all’art. 61 comma 2 delle NOIF che stabilisce “una copia dell’elenco di gara deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

Considerato che, al di là delle illazioni avanzate dalla Soc. GROTTI, circa “il malizioso comportamento tenuto dalla circostanza dalla Soc.  VELINIA, si evidenzia che la responsabilità di quanto è accaduto, è da attribuirsi esclusivamente al direttore di gara, il quale ha ammesso la dimenticanza  pur sopra segnalata.

Questa Commissione, ci tiene in questa sede a segnalare, che l’arbitro, al momento della richiesta avanzata dal capitano del VELINIA, avrebbe potuto sanare l’inconveniente, recandosi velocemente nello spogliatoio, dal momento che l’incontro non era ancora iniziato.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

-  di respingere il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo si incamera.

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