COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE NUOVA AVVERSO I PROVV
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 108 dell’ 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE NUOVA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 50,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, SQUALIFICA PER 3 GARE DELL’ALLENATORE BARBA VINCENZO E DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE LOMBARDI SIMONE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 56 DEL 4.3.2010
(Gara: FIANO ROMANO – FONTE NUOVA DEL 28.2.2010 – CAMP. ALLIEVI PRO. ROMA)
La Commissione Disciplinare;
- visto il reclamo in epigrafe;
- osservato che le sanzioni inflitte dal competente Giudice Sportivo con il Comunicato indicato in oggetto relativamente all’ammenda di Euro 50,00 ed alla squalifica dell’allenatore BARBA VINCENZO per 3 gare effettive, non sono impugnabili ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., in alcuna sede, poiché riguardano provvedimenti pecuniari non superiori a 50,00 Euro, e squalifica dell’allenatore inferiore ad un mese;
- per quanto riguarda il provvedimento di squalifica inflitto al calciatore LOMBARDI SIMONE, questa Commissione di Disciplina è dell’avviso che lo stesso presenta margini di una lieve riduzione, tenuto conto che il comportamento del calciatore LOMBARDI SIMONE può essere considerato, successivamente all’espulsione, come un atto di una accesa protesta nei confronti del pubblico e dell’arbitro.
Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale
DELIBERA
- di dichiarare inammissibile il reclamo che verte sull’ammenda di Euro 50,00 e sulla squalifica per 3 gare all’allenatore BARBA VINCENZO;
- di ridurre la squalifica del calciatore LOMBARDI SIMONE da 4 a 3 gare effettive.
La tassa reclamo si restituisce.