COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA S.LUCIA AVVERSO IL PR

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA S.LUCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE D’AGUANNO STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 27 DEL 28.1.2010

(Gara: VILLA S. LUCIA – CASALVIERI del 24.1.2010 – Camp. di 3ª Cat. Frosinone)

La Commissione Disciplinare;

-  visto il reclamo in epigrafe;

-  esaminati gli atti ufficiali;

-  udita, come da richiesta, la Società interessata;

-  udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;

la Società VILLA S.LUCIA ha proposto reclamo avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, con la quale viene inflitta la squalifica fino al 31.12.2013 al capitano della squadra D’AGUANNO STEFANO, in attesa che fornisca il nominativo del responsabile dell’aggressione all’arbitro;

in proposito la reclamante, così come evidenzia in sede di audizione, non riesce a comprendere il fondamento delle accuse, trovandosi l’arbitro di spalle e che presumibilmente veniva colpito, in un momento di notevole confusione, dalla mano di un giocatore dell’altra squadra, stante che entrambe le squadre erano nello stesso luogo e nello stesso tempo del fatto.

Precisa altresì la ricorrente di escludere, dopo un confronto avuto con tutti gli atleti, che sia stato un loro calciatore a colpire l’arbitro e che nel momento in cui i due calciatori espulsi litigavano tra di loro, si avvicinavano altri che nell’allargare le braccia nell’intento di dividerli, potrebbero involontariamente aver colpito il viso dell’arbitro.

Questa Commissione di Disciplina Territoriale, tenuto conto di quanto sopra, ha ritenuto di convocare l’arbitro, il quale in un supplemento di rapporto particolarmente articolato, ha precisato quanto segue: “ alla fine del I° tempo, mentre le due squadre rientravano verso gli spogliatoi, ho notato che un calciatore della Soc. VILLA S. LUCIA e della Soc. CASALVIERI, dopo essersi ingiuriati, venivano alle mani, per cui gli notificavo il provvedimento di espulsione.

Nella circostanza sono stato colpito da un violento schiaffo sul collo, datomi da dietro le spalle, da una persona che non ho potuto identificare, in quanto sono rimasto stordito per circa 5 secondi. Comunque nella circostanza con la coda dell’occhio ho intravisto i pantaloncini di un giocatore della Soc. VILLA S. LUCIA che si rimescolava tra i compagni della propria squadra.

Convocato il capitano della Soc. S. LUCIA questo non forniva alcuna risposta circa la richiesta di fornirgli il nominativo del colpevole. In conclusione segnalo che la divisa delle due squadre era di colorazione assolutamente diversa sicchè non vi era alcuna possibilità di confusione tra le stesse”.

Da questa attenta e particolare esposizione fornita dall’arbitro, questa Commissione, al di là di quanto esposto dalla reclamante, si è convinta che l’autore del gesto irresponsabile debba essere addebitato ad un calciatore della Soc. VILLA S.LUCIA.

In considerazione di ciò, le argomentazioni avanzate dalla reclamante non sono nemmeno parzialmente assumibili , e che pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di prime cure, al capitano della Soc. VILLA S. LUCIA D’AGUANNO STEFANO debba essere confermata.

  Detto ciò, questo Organo Giudicante

DELIBERA

-  di respingere il reclamo in argomento, confermato per l’effetto la decisione impugnata.

La tassa reclamo si incamera.

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