COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Agrate ASD
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Agrate ASD Camp. 1^ Cat. Gir. L
Gara Mario Zanconti/Agrate del 21/02/2010
CU n. 32 del CRL datato 25/02/2010
La società AGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ERSI Marco sino al 21/07/2010 per comportamento violento nei confronti dell’arbitro, lamentando che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso da come descritto nel rapporto arbitrale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il rapporto arbitrale è preciso e circostanziato nel descrivere dapprima l’inseguimento dell’arbitro da parte del giocatore sanzionato, poi la spinta e la conseguente caduta del direttore di gara e infine gli insulti e la resistenza nell’abbandonare il terreno di gioco. La diversa versione dei fatti fornita dal calciatore interessato non può ridurre l’efficacia di prova privilegiata che compete al referto dell’arbitro. Attesa la gravità dell’episodio, la sanzione comminata appare congrua.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.