COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Agrate ASD 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AC Agrate ASD  Camp. 1^ Cat. Gir. L

Gara Mario Zanconti/Agrate del  21/02/2010

CU n. 32 del CRL datato 25/02/2010

La società AGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ERSI Marco sino al 21/07/2010 per comportamento violento nei confronti dell’arbitro, lamentando che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso da come descritto nel rapporto arbitrale.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il rapporto arbitrale è preciso e circostanziato nel descrivere dapprima l’inseguimento dell’arbitro da parte del giocatore sanzionato, poi la spinta e la conseguente caduta del direttore di gara e infine gli insulti e la resistenza nell’abbandonare il terreno di gioco. La diversa versione dei fatti fornita dal calciatore interessato non può ridurre l’efficacia di prova privilegiata che compete al referto dell’arbitro. Attesa la gravità dell’episodio, la sanzione comminata appare congrua.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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