COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Brioschese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Brioschese Camp. Allievi Gir. B
Gara La Dominante/Brioschese del 21/02/2010
CU n. 25 della delegazione di MONZA datato 25/02/2010
La società BRIOSCHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessio POZZOLI per 5 GARE, lamentando che vi era stato uno scambio di persona con il calciatore della DOMINANTE n.10 VENTURINI Francesco.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo è fondato e merita accoglimento. L’arbitro, infatti, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato di aver ricevuto una testata non già dal giocatore n.6 della BRIOSCHESE Alessio POZZOLI, ma dal giocatore n.10 della DOMINANTE Francesco VENTURINI. La squalifica a carico di POZZOLI deve essere annullata. Il calciatore VENTURINI deve essere squalificato per 5 GARE.
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto
ANNULLA
la squalifica del calciatore Alessio POZZOLI e dispone la squalifica per 5 GARE a carico del calciatore VENTURINI Francesco della società LA DOMINANTE. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa alla reclamante, se versata.