COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Brioschese 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Brioschese  Camp. Allievi Gir. B

Gara La Dominante/Brioschese  del  21/02/2010

CU n. 25 della delegazione di MONZA datato 25/02/2010

La società BRIOSCHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessio POZZOLI per 5 GARE, lamentando che vi era  stato uno scambio di persona con il calciatore della DOMINANTE n.10 VENTURINI Francesco.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo è fondato e merita accoglimento. L’arbitro, infatti, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato di aver ricevuto una testata non già dal giocatore n.6 della BRIOSCHESE Alessio POZZOLI, ma dal giocatore n.10 della DOMINANTE Francesco VENTURINI. La squalifica a carico di POZZOLI deve essere annullata. Il calciatore VENTURINI deve essere squalificato per 5 GARE.

Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto

ANNULLA

la squalifica del calciatore Alessio POZZOLI e dispone la squalifica per 5 GARE a carico del calciatore VENTURINI Francesco della società LA DOMINANTE. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa alla reclamante, se versata.

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