COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Bergamo Calcetto

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società FC Bergamo Calcetto  Camp. Jun. Reg. Gir. A

Gara San Carlo/Bergamo Calcetto  del  13/02/2010

CU n. 31 del CRL datato 18/02/2010

La società BERGAMO CALCETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Massimiliano MOLLICA sino al 28/04/2010, lamentando di non aver commesso fatti di violenza nei confronti dell’arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo è fondato e deve essere accolto con conseguente riduzione della squalifica. L’arbitro, infatti, con suo supplemento di rapporto ha chiarito che il giocatore si è limitato, nell’atto della protesta per una decisione arbitrale, ad appoggiare la mano sulla spalla del direttore di gara, senza però provocare l’arretramento di “circa due metri”, come inizialmente scritto nel rapporto di gara. In base ai consolidati criteri di pena applicati da Questo Organo Giudicante, si ritiene congrua la squalifica per 3 Gare.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Massimiliano MOLLICA a 3 GARE e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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