COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad oper

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento ad opera del Vice Procuratore Federale a carico di:

1)  Roveda Giuseppe, presidente della ASD Athletic Sant’Angelo;

2)  Belotti Adolfo, responsabile Settore giovanile della ASD Athletic Sant’Angelo;

3)  ASD ATHLETIC SANT’ANGELO

Per rispondere:

- i primi due della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS e di quanto disposto dal CU n.1 del Settore giovanile e scolastico per la stagione sportiva 2008/2009 (punto 4 “attività non autorizzate”)  per aver inviato direttamente alle famiglie i cui bambini erano tesserati per l’Associazione Sportiva S.Rocco 80 e con la CSI Junior Sant’Angelo lettere nominative con le quali si comunicava che la ASD Athletic Sant’Angelo  aveva organizzato nella giornata di martedì 2 giugno un incontro riservato ai bambini nati nel 1989-1990 e li invitava a partecipare all’allenamento – partitella;

- la Società per responsabilità diretta e oggettiva ex art.4 commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti ascritti ai propri tesserati.

All’udienza avanti questa Commissione, oltre al Rappresentante della Procura Federale, sono comparsi per il deferito sig. Giuseppe Roveda e per la società deferita il sig. Mario Fiore in forza di delega versata in atti, personalmente il deferito sig. Adolfo Belotti.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione avente ad oggetto le contestazioni e gli elementi documentali contenuti nel fascicolo del deferimento, veniva data la parola, in contraddittorio con il Rappresentante della Procura Federale, al sig. Mario Fiore per i deferiti. Lo stesso, confermando i fatti contestati, precisava che tutto era nato da una leggerezza e da un errore commesso dal giovane allenatore della società senza alcun intento di sottrarre calciatori alla società San Rocco e in assoluta buona fede.

Al termine dell’udienza il Rappresentante della Procura, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva di comminare al sig. Giuseppe Roveda e al sig. Adolfo Belotti l’inibizione di mesi 4; alla società ASD Athletic Sant’Angelo l’ammenda di euro 2.000,00. Il rappresentante dei deferiti chiedeva che venisse concesso il minimo della pena e si rimetteva alla decisione della Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare osserva come il comportamento addebitato dalla Procura Federale ai deferiti appaia pienamente provato dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni rilasciate dagli stessi. L’ammissione degli addebiti da parte dei deferiti e la semplicità del caso non consentono diffuse argomentazioni. Per tali motivi Questa Commissione Disciplinare

DICHIARA

la responsabilità dei signori Giuseppe Roveda e Adolfo Belotti per violazione dell’art.1 comma 1 CGS e di quanto disposto dal CU n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2008-2009, nonché della società ASD Athletic Sant’Angelo per la violazione dell’art.4, commi 1 e 2 del CGS.

COMMINA

-  al sig. ROVEDA GIUSEPE l’inibizione di mesi 4;

-  al sig. BELOTTI ADOLFO l’inibizione di mesi 4;

-  alla società ASD ATHLETIC SANT’ANGELO l’ammenda di Euro 600,00.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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