COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Torino Club Gallarate 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Torino Club Gallarate  Camp. All. Reg. Gir. A -Gara Soccer Boys/Torino Club del  21/02/2010

CU n. 33 del CRL datato 04/03/2010

La società TORINO CLUB GALLARATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Luca SCABURRI per 5 GARE, lamentando che la sanzione si dimostra eccessiva rispetto a quanto accaduto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il reclamo proposto, si evince che il calciatore sanzionato al termine della gara ha effettivamente rivolto una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro, mentre la circostanza del getto della maglia, pure avvenuto, non era rivolto a dire della reclamante nei confronti del direttore di gara. Letto il referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova, i comportamenti addebitati al calciatore appaiono gravi e la misura della sanzione adeguata. Questa Commissione è solita adottare per fattispecie analoghe la medesima misura della squalifica.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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