COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera de
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Ivan GORNJAKOVIC per rispondere:
• delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS, in relazione all’art.40, comma 11 bis delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010 per la società ASD VIRTUS MALGRATE VALMADRERA senza averne titolo, perché precedentemente tesserato per il club FK BOR regolarmente affiliato alla Federazione serba.
Alla udienza, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato il deferito Ivan Gornjakovic, assistito dal sig. Marco Megna.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale vertente sulla contestazione e sul contenuto probatorio del fascicolo della Procura Federale, è stata data la parola al deferito presente.
Il sig. Gornjakovic ha dichiarato di aver rilasciato la dichiarazione in buona fede, in quanto in Serbia aveva giocato da giovanissimo e molti anni prima.
Successivamente il deferito, prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta della pena nella misura di giorni 40 di squalifica, ivi compresa la riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS.
Motivi della decisione
Il comportamento addebitato al deferito risulta pienamente provato attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.
Tanto premesso,
La Commissione Disciplinare Territoriale
• preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata dal deferito, in merito alla quale ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;
• ritenuta accoglibile la sanzione concordata tra le parti in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato;
applica
a Ivan Gornjakovic la sanzione di giorni 40 di squalifica.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento all’interessato.