COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. PRO PATRIA – A.S. PRO CASTR

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S.D. PRO PATRIA - A.S. PRO CASTROMEDIANO del 24 Gennaio 2010. (Reclamo della A.S.D.

PRO PATRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società

per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 4 Febbraio 2010 della

Delegazione Provinciale di Lecce).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  rilevato che nonostante l’invito nessuno è comparso per la ricorrente così come comunicato

telefonicamente e epistolarmente con nota del 15 marzo 2010 dell’avv. MATRANGA;

-  considerato che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante e sulla base della dichiarazione

sottoscritta dal sig. Giovanni CONVERSANO datata erroneamente 8 gennaio 2010 ma consegnata a

mano il 27 gennaio 2010 alla Delegazione Provinciale di Lecce, il suddetto sig. Giovanni CONVERSANO

sino alla suddetta data del 27 gennaio 2010 doveva considerarsi dirigente della soc. LUPI SALENTO 13 (

così come dichiarato dallo stesso sig. CONVERSANO che con tale atto rassegnava le proprie dimissioni

dalla suddetta società);

-  ritenuto pertanto che il più volte citato sig. CONVERSANO fino alla data del 27 gennaio 2010 delle suddette

dimissioni non poteva tesserarsi quale calciatore, stante il divieto di cui all’art. 21 n. 3 delle N.O.I.F.

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. PRO PATRIA e, per l’effetto, addebitare la relativa

tassa sul conto della società.

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