COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 18 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CAMPANEDDA (Campionatodi 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 18 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. CAMPANEDDA (Campionatodi 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25 febbraio 2010.

Gara Thiesi / Campanedda del 13.02.2010.

La Pol. Campanedda proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della gara in oggetto in quanto il guardalinee della società Thiesi, espulso al 5° minuto del secondo tempo non veniva sostituito con altro soggetto.

La reclamante, preliminarmente, eccepiva la improcedibilità dell’istanza formulata dalla Società Thiesi nanti il Giudice di primo grado assumendo che tale richiesta sarebbe stata formulata in termini generici e che comunque la stessa non poteva intendersi come reclamo in quanto non sarebbero state neppure richiamate le norme che si assumerebbero violate; inoltre, sempre preliminarmente, la Società Campanedda eccepiva la carenza di interesse a proporre il reclamo e comunque in ogni caso la mancanza di motivazione, fatto che non avrebbe consentito alla reclamante di dispiegare in maniera compiuta le proprie difese. Infine la Società anche nel merito contestava la decisione del Giudice Sportivo assumendo che la mancanza del guardalinee di parte non avrebbe influito sull’andamento della gara e che, comunque, non esisterebbe alcuna norma che prevede la ripetizione della gara in assenza del collaboratore dell’arbitro (collaboratore, si specifica di parte) espulso dallo stesso direttore di gara e pertanto sulla base di tali deduzioni chiedeva l’omologazione del risultato conseguito alla gara.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le eccezioni formulate dalla reclamante siano destituite di qualsiasi fondamento in quanto è giurisprudenza pacifica che il reclamo debba considerarsi validamente proposto laddove sia chiaro ed evidente ciò che il soggetto reclamante intende richiedere prescindendo dalle formule adoperate; ed è palese, nel contenuto dell’istanza, la richiesta della ripetizione della partita, condizione di per sé sufficiente perché possa parlarsi di atto valido di reclamo; inoltre devono egualmente essere disattese le ragioni relative alla carenza di motivazione essendo di tutta evidenza che i motivi che giustificano il reclamo sono da ricercarsi nell’assenza del guardalinee di parte ( ragione chiaramente indicata) che inficiavano la validità della gara, ragioni che, ovviamente, sono motivate da uno specifico interesse a ricorrere contrariamente da quanto assume dalla controparte.

La Commissione ritiene, inoltre, che anche sotto il profilo del merito le doglianze della reclamante non possano trovare accoglimento.

Infatti una corretta applicazione della regola 6 del regolamento del giuoco calcio (norma dettata per gli assistenti arbitrali) impone al direttore di gara di provvedere alla sostituzione dell’assistente di parte allontanato stabilendo come conseguenza automatica che tale omissione determina la ripetizione della gara in quanto la stessa non ha avuto un regolare svolgimento.

Per questi motivi, la Commissione DELIBERA confermando il provvedimento del Giudice Sportivo di respingere il ricorso disponendo l’addebito della tassa a carico della Società reclamante. Dispone la ripetizione della gara demandando al C.R.Sardegna di stabilire la data e l’ora.

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