COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 12/P – stagione sportiv

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

12/P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati :

Mearini Luca, attualmente tesserato per la A.S.D. San Lorenzo, per la violazione dell’art. 1, c. 1, C.G.S. in relazione all’art. 40, (commi 1 e 4 lett.b) del Regolamento A.I.A.;

Iversa Daniele, dirigente della Soc. A.S.D.P. Corito Free Sport, e

Chiarabolli Marco, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D.P. Corito Free Sport,

entrambi per non aver ottemperato all’invito a comparire rivolto dalla Procura Federale (violazione dell’art.1, c.1 e 3 del C.G .S.);

la Società A.S.D.P. Corito Free Sport, per la violazione dell’art 4, c. 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva, conseguente al comportamento dei tesserati deferiti.

Il deferimento in esame trae le mosse dalla nota posta in essere dal Presidente della A.S.D. Corito Free Sport, in data 16 luglio 2009, con la quale segnalava al C.R.T. che l’A.E. Luca Mearini, della Sezione di Arezzo, oltre a svolgere attività di allenatore per conto di una società appartenente all’U.I.S.P aveva contatti telefonici con calciatori tesserati per la Corito Free Sport, al fine di indurli al trasferimento presso la Soc. San Lorenzo (Uisp), società che avrebbe, in un momento successivo, partecipato al campionato di terza categoria della F.I.G.C..

La Procura Federale, cui il C.R.T. ha trasmesso la segnalazione, ha acquisito la testimonianza di alcuni tesserati nonché le dichiarazioni dello stesso Mearini, assumendo nei confronti di questi il provvedimento sopra indicato.

L’Ufficio ha altresì deferito i tesserati Iversa e Chiarabolli perchè non hanno risposto alla convocazione disposta nei loro confronti in sede di istruttoria.

La Società Corito Free Sport viene chiamata a rispondere della responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S. per il comportamento di detti tesserati.

La Commissione, ha disposto per la data odierna l’esame degli atti, dandone comunicazione alle parti interessate con rituale notifica.

Risultano presenti :

l’Avvocato Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale;

-  la Società Corito Free Sport, rappresentata dal Presidente sig. Francesco Fanicchi, assistito dall’Avvocato Nicola Cittadini del foro di Perugia;

-  il tesserato Mearini Luca;

risultano assenti il dirigente Iversa Daniele ed il calciatore Chiarabolli Marco.

Il Mearini ha trasmesso, in data 18/02/2010, alla Procura Federale e a questa Commissione, che l’ha acquisita in data 23 febbraio u.s., una memoria a difesa.

Illustrato dal Presidente della Commissione il contenuto delle dichiarazioni rese dal Mearini e dai testi, prende la parola il Sostituto Procuratore, Avvocato Stefanini il quale, preliminarmente dichiara che con la Società Corito Free Sport è stato raggiunta un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. consistente nella irrogazione alla Società deferita dell’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base di € 300,00 (trecento). Tale ipotesi viene sottoposta alla attenzione del Collegio.

La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo.

Di conseguenza ordina la applicazione della sanzione dell’ammenda alla A.S.D.P. Corito Free Sport per € 200,00(duecento).

Dispone la chiusura del dibattimento limitatamente alla Società sopraindicata.

Il dibattimento prosegue quindi con l’esame della posizione del tesserato Sig. Mearini Luca in ordine al quale l’Avvocato Stefanini, richiamandosi agli atti istruttori, rileva che il deferimento attuato nei suoi confronti si compone di due parti.

Per quanto riguarda la prima, relativa allo svolgimento delle funzioni di allenatore e di assistente della squadra di una società partecipante al campionato U.I.S.P., pur essendo in costanza di tesseramento in qualità di arbitro nei ruoli A.I.A. della F.I.G.C., l’esistenza della violazione risulta in “re ipsa” nelle dichiarazioni rese dal Mearini al collaboratore della Procura Federale, che equivalgono ad una dichiarazione confessoria.

Questi, infatti, affermando di aver agito non conoscendo la vigente normativa (art. 40 reg. AIA) in materia di competenze, ha comunque ammesso di aver effettuato prestazioni tecniche a favore della Soc. S. Lorenzo, nonché assistenza alla squadra in campo, a partire dall’anno 2006, pur rivestendo nel contempo la qualifica di arbitro effettivo.

Per quanto concerne la parte dell’atto di incolpazione relativa ai contatti che l’allora A.E. ha tenuto con alcuni calciatori della Corito Free Sport, ritiene che l’assunto sia sufficientemente provato dall’esposto del Presidente di tale società la cui circostanziata “tipologia” trova ampio riscontro nella testimonianza resa dal Direttore Generale della medesima Società.

Entrambi i Dirigenti hanno dichiarato di aver informato dei fatti l’allora responsabile della Delegazione Provinciale di Arezzo, il quale a sua volta, in sede di dichiarazione resa alla Procura, afferma di averne informato il responsabile A.I.A., che avrebbe ritenuto la questione irrilevante trattandosi di attività a favore dell’U.I.S.P..Tale Dirigente ha dichiarato di non essere mai stato a conoscenza del fatto, altrimenti si sarebbe comportato come in un altro specifico caso del quale trasmette documentazione..

L’Avvocato Stefanini ritiene inoltre che le testimonianze rese dai calciatori ed acquisite dalla Procura destano molto più che delle perplessità evidenziando, a tal proposito, che essi affermano di aver ricevuto le proposte di trasferimento dal Mearini solo ai primi di settembre, laddove questi ha rassegnato le dimissioni da arbitro alla fine di agosto del medesimo anno.

Infine, passando ad illustrare la parte restante del deferimento, ovvero quella riferita al Dirigente Iversa e al calciatore Chiarabolli, il rappresentante della Procura afferma che esso è dimostrato dagli avvisi delle convocazioni (due), rimaste inesitate.

A tale comportamento segue il coinvolgimento ex art. 4, c. 2. della Società di appartenenza.

Accertati in tal modo i capi di incolpazione, l’Avvocato Stefanini conclude chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni:

-  Mearini Luca, attualmente tesserato per la A.S.D. San Lorenzo, la inibizione per mesi dodici;

-  Iversa Daniele, dirigente della Soc. A.S.D.P. Corito Free Sport, la inibizione per mesi tre;

-  Chiarabolli Marco, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D.P. Corito Free Sport, la squalifica per quattro giornate di gara.

Interviene quindi il sig. Mearini Luca, unico soggetto deferito presente, che, nel confermare la propria ignoranza in ordine al carattere preclusivo della norma di cui all’art. 40 del Regolamento AIA, evidenzia di essersi dimesso dall’A.I.A. appena conosciutone il contenuto.

Esclude di aver rivolto a calciatori della Corito Free inviti al tesseramento mentre era ancora iscritto nelle liste A.I.A., precisando, come del resto riportato nella memoria a difesa, che alcuni dei tesserati indicati nell’esposto sono suoi amici, mentre altri - fra questi il dirigente Iversa - erano solo conoscenti.

Chiuso il dibattimento la C.D., riunita in Camera di consiglio, rileva preliminarmente che al Mearini vengono mossi due tipi di addebito:

-  l’aver svolto le funzioni di allenatore e prestato opera di assistenza nei confronti di Società iscritta ad un campionato UISP in costanza di affiliazione, in qualità di arbitro, nella F.I.G.C.;

-  l’avere esercitato pressioni su calciatori tesserati per l’A.S.D. Corito Free Sport affinché chiedessero il trasferimento presso la medesima Società dell’UISP in procinto di partecipare al campionato di 3^ categoria F.I.G.C..Per quanto riguarda la prima contestazione il Collegio osserva che essa trova riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso deferito alla Procura Federale nella fase istruttoria.

Infatti con esse il Mearini conferma in modo inequivocabile che a decorrere dalla stagione 2006/2007 svolgeva le funzioni di allenatore ed assistente della squadra del S.Lorenzo, militante nel campionato U.I.S.P., pur essendo contemporaneamente arbitro iscritto presso la sezione AIA di Arezzo.

Dette dichiarazioni trovano riscontro:

§  nella segnalazione agli Organi Federali effettuata dal Presidente dell’ A.S.D Corito Free Sport e confermata in istruttoria;

§  nelle dichiarazioni rese nello stesso ambito dal D.G. della medesima Società ed, infine, dal calciatore Perugini Alessio il quale ha affermato che nel corso della stagione 2008/2009 si è “….. talvolta allenato con la squadra della Società San Lorenzo che stava disputando il campionato UISP ed il cui allenatore è il signor Mearini” .

Le dimissioni da arbitro sono invece avvenute in data 27 agosto 2009, ovvero nel corso della stagione 2009/2010.

E’ quindi fuor di dubbio che il Mearini abbia esercitato contemporaneamente l’attività di allenatore e dirigente della Soc. S.Lorenzo dalla stagione 2006/2007 fino alla stagione 2009/2010, all’inizio della quale si è dimesso dall’incarico di A.E. (27/08/2009) immediatamente dopo la affiliazione dell’ A.S.D. S.Lorenzo avvenuta in data 31/07/2009.

Tale comportamento confligge con quanto disposto dall’Art. 40, c.4., lett. b del regolamento AIA in base al quale “ agli arbitri è fatto divieto di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ad esclusione delle deroghe previste dalle N.O.I.F. per i calciatori che non abbiano compiuto il 18° anno di età e salvo espressa deroga concessa dal ComitatoNazionale.”

La chiara disposizione dell’articolo sopra citato, recante l’esplicito divieto di fornire attività di qualsiasi genere anche nei confronti di società non affiliate alla F:I.G.C., postula la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S., alla cui osservanza sono soggetti anche gli ufficiali di gara, con l’ applicazione delle sanzioni conseguenti.

Non costituisce peraltro attenuante la invocata non conoscenza delle norme ostandovi il disposto del c. 2 dell’art. 2 del C.G.S., come del resto tardivamente ed inutilmente riconosciuto dal Mearini in sede di memoria.

Osserva ancora la Commissione che, alla luce di quanto fin qui dedotto, il documento a difesa prodotto dal Mearini appare del tutto inconferente facendo unicamente riferimento a rapporti di amicizia che avrebbe intrattenuto con calciatori e dirigenti della società affiliata all’UISP.

In ordine all’addebito consistente negli inviti rivolti ad alcuni calciatori della Corito Free Sport si deve rilevare che la tesi della Procura Federale, per quanto di carattere indiziario, possa trovare un fondamento nell’amicizia che, per affermazione dello stesso Mearini, lo legava ai calciatori indicati in atti e per ciò stesso da confermare.

Con riferimento alle inadempienze dei tesserati Iversa e Chiarabolli circa la violazione dell’art. 1, c. 1 e 3, esse emergono “ictu oculi” dagli atti istruttori, per cui nessun dubbio esiste in proposito.

Alla C.D. quindi non rimane che stabilire l’entità delle sanzioni in ordine alle quali ritiene doversi tenere in debito conto l’ottimo comportamento processuale e sostanziale tenuto dal Mearini sia in sede di indagine che davanti a questa Commissione.

Il Collegio non può peraltro non evidenziare le gravi contraddizioni rilevate dalle dichiarazioni rese in istruttoria da alcuni tesserati e Dirigenti Federali per cui ritiene necessario un maggiore approfondimento.

P.Q.M.

la C.D.T. Toscana infligge :

Ø  a Mearini Luca, attualmente tesserato per la A.S.D. San Lorenzo, la inibizione per mesi nove;

Ø  a Iversa Daniele, dirigente della Soc. A.S.D.P. Corito Free Sport, la inibizione per mesi tre;

Ø  al calciatore Chiarabolli Marco la squalifica per quattro giornate.

Dispone il rinvio degli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale propria competenza.

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