COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 11/P – stagione

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

11/P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore Ceccarini Fulvio tesserato, all’epoca dei fatti, per la U.S.D. Urbino Taccola.

In data 11 maggio 2009, il G.S.T. Toscana nell’esaminare gli atti della gara A.S.D. Gracciano – U.S.D. Urbino Taccola, disputata in data 10/05/2009 valida per il campionato di promozione, rilevava, dal rapporto del commissario di campo, che il calciatore Ceccarini Fulvio - dopo la sua sostituzione - ha tenuto un comportamento, che sfuggito alla attenzione del D.G., costituisce violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S..

Provvedeva quindi a trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

L’Ufficio, constatato dagli atti acquisiti che con le frasi pronunciate il calciatore aveva ripetutamente offeso la terna arbitrale disponeva, di conseguenza, il relativo deferimento a questa C.D..

Il Collegio ha disposto che la discussione avvenisse per la data odierna dandone comunicazione, nei modi di rito, alle parti interessate.

Sono qui presenti:

- l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale;

- il calciatore Fulvio Ceccarini.

Introdotto il dibattimento, il Presidente del Collegio, dopo aver riportato quali siano state le frasi pronunciate dal calciatore e trascritte dal Commissario di campo sul proprio rapporto, chiede al rappresentante della Procura Federale di illustrare la posizione dell’Ufficio e le conseguenti richieste.

L’Avvocato Stefanini, precisa che non si è resa necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria risultando l’accaduto “per tabulas”, e chiede infliggersi al calciatore Ceccarini la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, dovendosi tenere conto anche della reiterazione del comportamento .

A tale richiesta si oppone il calciatore deducendo che, uscito per un infortunio subito appena dieci minuti dopo il suo ingresso in campo, stava imprecando per quanto accadutogli: le espressioni pronunciate non erano quindi rivolte alla terna arbitrale.

La C.D. decidendo in Camera di consiglio, premesso che il fatto non è stato oggetto di relazione sul rapporto di gara, dato che il calciatore si trovava nella zona antistante gli spogliatoi e quindi fuori dalla portata del D.G., ritiene del tutto infondata la tesi difensiva del calciatore, stante la assoluta precisione del rapporto reso dal Commissario di campo il quale, peraltro, non manifesta alcuna incertezza nell’indicare che le frasi erano specificatamente rivolte ai componenti della terna arbitrale.

Il Collegio, richiamando la propria costanza di giudicati in fattispecie eguali dichiara fondato il deferimento e congrua la richiesta di sanzioni effettuata dal rappresentante della Procura federale.

P.Q.M.

infligge al calciatore Ceccarini Fulvio la squalifica per tre giornate di gara.

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