COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI P
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
115 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della A.C.D. Geotermica avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Alessandro Carmignani fino al 21/04/2010. C.U. n. 42 del 21/01/2010.
Il calciatore in epigrafe veniva allontanato dal campo dopo aver spinto da dietro, con il petto ,l’arbitro. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di tre mesi.
Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Geotermica, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione. La reclamante non contesta l’espulsione del calciatore in questione e di fatto conferma la spinta subita dal D.G. La società tiene però a sottolineare come il fatto contestato al proprio tesserato sia avvenuto in un contesto estremamente caotico . Infatti la reclamante sostiene che la spinta è avvenuta in occasione delle proteste vibranti di tutti i calciatori della Geotermica, successivamente alla concessione di un calcio di rigore in pieno recupero. Pertanto ,secondo la reclamante, nella condotta del giocatore in questione mancherebbe l’elemento soggettivo,la volontà di colpire intenzionalmente l’arbitro. La società sottolinea come non vi siano state conseguenze per l’arbitro e come il rapporto del medesimo sia stato alquanto sintetico e lacunoso nella descrizione degli avvenimenti. Quindi secondo la società al proprio tesserato può essere contestata la sola colpa lieve per aver protestato in maniera troppo vivace e di non aver previsto che in quel contesto, troppo animato, poteva correre il rischio di arrivare ad un contatto con il D.G. Chiede infine di essere ascoltata.
In data26/02/2010 compariva davanti a questa C.D. il sig Maurizio Camici, come da giusta delega del Presidente della società Geotermica, assistito dall’Avv.Fabio Giotti.
In tale sede veniva data lettura del supplemento del rapporto gara. L’arbitro nel supplemento si sofferma sulla descrizione dell’episodio contestato al giocatore e, sebbene in maniera alquanto confusa, afferma di non aver alcun dubbio sulla volontarietà del gesto in questione, ritenendolo sicuramente intimidatorio nei suoi confronti.
Il difensore della società riafferma l’assoluta mancanza di volontà da parte del calciatore di voler recare danno fisico al D.G. Inoltre, dopo aver ascoltato il supplemento di rapporto gara, ribadisce l’impossibilità di un impatto fisico con l’arbitro.
Questa C.D. esaminati gli atti di gara e ascoltata la parte ritiene confermato il fatto addebitato al calciatore in questione. Infatti, pur in presenza di un rapporto gara alquanto lacunoso, il fatto ascritto al giocatore appare sufficientemente descritto in sede di supplemento di rapporto, sebbene in modo alquanto contorto. Comunque traspare in maniera chiara la volontà di un contatto fisico con il D.G., sebbene non violento. Fatto quest’ultimo che è già stato considerato dal G.S. al momento della quantificazione della sanzione. Quest’ultima appare,pertanto, calibrata rispetto al fatto contestato e meritevole di conferma.
P.Q.M.
Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.