COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
134 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo Della U.S. Braccagni Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Squalificato Il Calciatore Castriconi Massimiliano Fino Al 27/05/2010. C.U. N. 43 Del 28/01/2010.
Il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver prima offeso l’arbitro e subito dopo averlo spinto, poggiandogli entrambe le mani al petto, facendolo arretrare per circa due metri ma senza procurargli dolore. Per tale comportamento veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica
Per quattro mesi, sanzione aggravata in quanto capitano.
Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società del Braccagli la quale, pur confermando il fatto che il giocatore in questione abbia appoggiato le mani sul petto del D.G, sostiene che tale gesto è stato fatto al solo scopo di evitare qualsiasi contatto tra l’arbitro ed un altro calciatore che si era avvicinato al D.G. per protestare. Sottolinea anche che al momento della notifica dell’espulsione il calciatore si allontanava dal terreno di gioco senza protestare.
Per quanto concerne la frase offensiva in contestazione la reclamante afferma che, in realtà, la stessa era rivolta ad un compagno di squadra che era stato, in quel momento, allontanato dal terreno di gioco per aver colpito un calciatore avversario. Mettendo in tal modo in difficoltà la squadra.
Chiede,pertanto, una riduzione della sanzione.
L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato in sede di rapporto gara.
Si sofferma però in maniera particolare sulla frase offensiva. Secondo il D.G. la stessa era chiaramente rivolta alla sua persona in quanto pronunciata quando il compagno di squadra del sig. Castriconi, citato in sede di reclamo, era lontano circa 30-40 metri da quest’ultimo.Pertanto la frase offensiva era rivolta chiaramente alla sua persona.
Dall’esame degli atti del procedimento emerge, pertanto, chiaramente, l’assoluta responsabilità del giocatore in questione relativamente ai fatti a lui ascritti. Per quanto concerne la misura della sanzione essa appare ben calibrata rispetto ai fatti medesimi.
P.Q.M.
Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.