COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

128 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926, avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Conti Manuel ( C.U. n. 45 del 4/02/2010).

Con rituale e tempestivo gravame l'Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal calciatore Conti nel corso dell’incontro casalingo disputato in data 31/01/2010 contro la Società Serricciolo.

Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario provocandogli conseguenze

L’impugnante contesta la sussistenza dell’atteggiamento violento avendo il giocatore solo reagito ad un avversario (Luca Sisti), che lo aveva precedentemente colpito, allontanandolo con una manata che avrebbe cagionato solo una piccola fuoriuscita di sangue.

Chiede pertanto che la sanzione venga adeguatamente ridotta.

A parere di questa Commissione il reclamo non risulta fondato.

Non esiste alcun dubbio sul fatto che effettivamente il giocatore abbia colpito l'avversario con un pugno e non con una manata poiché il dato emerge non solo dal rapporto ma anche dal supplemento espressamente richiesto e presente nel fascicolo; risulta altrettanto innegabile che il contatto abbia cagionato all'avversario delle conseguenze che integrano gli elementi della fattispecie.

Infatti, pur rilevando che il D.G. descrive, con un curioso ossimoro, il “pugno” come “non violento” (evidentemente riferendosi alla intensità del gesto) l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” ovvero alla lettera c) “per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”.

Occorre però sottolineare che il disappunto sul trattamento sanzionatorio riservato al Conti risulta parzialmente giustificato dalla comparazione con la squalifica comminata all'avversario Luca Sisti; lo stesso, entrato indebitamente in campo poiché si trovava in panchina, oltre a colpire il Conti alle spalle con un pugno alla nuca definito “forte” aveva precedentemente insultato il pubblico ed avrebbe certamente meritato una squalifica maggiormente afflittiva.

La sanzione applicata invece dal G.S.T. al giocatore Manuel Conti risulta, per i motivi sopra esposti, corretta ed adeguata.

p.q.m.

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it