COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
132 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo A.S.D. Valdarbia Avverso Ammenda Di Euro 300,00 Squalifica Fino Al 3\11\2010 Del Calciatore Ferretti Camillo (C.U. N° 31 Del 3\2\2010)
Propone rituale reclamo la A.S.D. Valdarbia avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S.T. di Siena con articolate motivazioni, in particolare si contesta alla società la responsabilità oggettiva per intemperanze ed episodi violenti dei tifosi all’indirizzo del D.G. il quale veniva colpito da due sputi al viso, tentativo di scavalcamento della recinzione, sosta forzata, intervento dei C.C..
Per il calciatore perché, espulso dal campo per doppia ammonizione si univa ai tifosi nelle intemperanze di cui sopra ed in particolare in prima persona sputava al D.G. non riuscendo a colpirlo ed effettuava tutta una serie di azioni, più volte reiterate volte all’ingiuria pesante ed alla minaccia.
La Reclamante con ben scarno reclamo, impugna la decisione del primo giudice chiede la riduzione delle sanzioni limitandosi ad affermare, per quanto attiene al comportamento dei tifosi, come vi sia stata sì contestazione, ma non avrebbe raggiunto i livelli descritti dal rapporto gara, e che i C.C presenti all’incontro non avrebbero avuto difficoltà nel gestire l’ordine pubblico.
Per quanto attiene al calciatore ritiene la società che l’arbitro abbia scambiato il Ferretti per un tifoso, chiedendosi altresì come avrebbe potuto riconoscerlo, ammettono però che il medesimo Ferretti abbia contestato a fine gara il D.G. lamentandosi per la sua espulsione.
La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide da un lato di respingere il reclamo, dall’altro di applicare l’art. 36 n° 3 del C.G.S. (reformatio in pejus) in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria.
In primo luogo l’arbitro nel supplemento di rapporto conferma gli episodi oggetto di incolpazione ed il comportamento del pubblico del Valdarbia non solo è censurabile, ma estremamente scorretto.
Il primo giudice nella quantificazione della sanzione è stato, a parere della C.D., magnanimo in quanto la gravità del contesto, culminato nel lancio di ben due sputi che colpivano al viso il D.G., ed il tentativo di scavalcamento della rete, avrebbero dovuto indurre ad irrogare sanzione più severa, sanzione più severa che, non ostandovi norma alcuna anzi, essendo previsto dall’art. 36 n°3, la C.D. intende irrogare infliggendo la ammendo di € 500,00.
Quanto al calciatore Ferretti il D.G. conferma nel rapporto la riferibilità allo stesso dei fatti contestati in primo grado, aggiunge, a proposito della presunta difficoltà di individuazione, di aver riconosciuto distintamente tra i tifosi il Ferretti per i suoi capelli “ricci e rossi”.
Osserva la C.D. come i fatti addebitati al Ferretti siano estremamente gravi, reiterati, indubbiamente odiosi e pesanti le offese, anche per lo modalità con cui sono state profferite, e, in ultimo, il tentativo di sputo integra una sanzione che il primo giudice ha esattamente valutato e comminato e che pertanto va confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed in applicazione dell’art. 36 n° 3 del C.G.S. ridetermina la sanzione pecuniaria a carico della società in € 500,00, conferma la squalifica al calciatore, ordina incamerarsi la tassa di reclamo.