COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 108 stagione sportiva 2009/2010

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

108 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Montignoso, avverso la squalifica del giocatore Maccarone Mirko fino al 30/06/2011 (C.U. n. 28 del 7/11/2010).

Con rituale e tempestivo gravame, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Montignoso adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal giocatore Maccarone Mirko nel corso dell'incontro esterno disputato in data 5/01/2009 contro la società Palleronese.

Il G.S.T. così motivava: “Espulso per doppia ammonizione alla notifica si avvicinava al D.G. colpendolo petto contro petto e con la testa il fischietto che era in bocca allo stesso senza conseguenze. Nel contempo lo offendeva. Mentre usciva dal terreno di gioco calciava violentemente il pallone verso l'arbitro senza colpirlo. Di poi dagli spogliatoi e successivamente da fuori il recinto di gioco reiterava le offese. A fine partita entrava sul terreno di gioco e il D.G. lo faceva allontanare dal proprio allenatore”.

L’impugnante nel reclamo, contestando parzialmente i fatti, eccepisce l'eccessività della sanzione rilevando che il minimo contatto con il D.G., dopo la notifica dell'espulsione, sarebbe avvenuto, senza alcuna volontà lesiva, esclusivamente nell'impeto delle scomposte proteste che la stessa società ed il ragazzo ammettono.

Il contatto avvenuto con il fischietto del D.G. sarebbe imputabile da un lato alla “vicinanza” dei soggetti e dall'altro alla differente statura tra i due essendo il giocatore molto più basso del D.G..

Anche il lancio del pallone sarebbe avvenuto da lontano (arbitro a centrocampo e calciatore, a decine di metri, nei pressi della porta di uscita del rettangolo di giuoco) con il solo intento di sottolineare ancora il disaccordo per il provvedimento adottato ma senza la reale volontà di colpire il medesimo come dimostrato dalla distanza del passaggio del tiro dal D.G. (oltre due metri).

Il giocatore avrebbe peraltro porto a fine gara le proprie scuse all'arbitro per il comportamento tenuto in campo e pertanto, data anche la giovane età del giocatore, conclude per una rivalutazione sull'entità della squalifica.

All’udienza del 26 febbraio 2010 erano presenti, poiché regolarmente convocati, il delegato del Presidente della società ed il giocatore, firmatario in proprio dello stesso reclamo, i quali confermavano le motivazioni addotte sottolineando l'involontarietà del contatto con il fischietto e la mancanza di lesività, anche potenziale in ragione della distanza, nel lancio del pallone.

All'udienza successiva, del 5 marzo 2010, la C.D.T. disponeva l'audizione del D.G. che però, impossibilitato a comparire, faceva pervenire le proprie controdeduzioni tramite un supplemento allegato in atti e pertanto la C.D.T. riteneva il fascicolo in decisione.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Nel supplemento arbitrale il D.G., pur confermando le offese e la loro reiterazione anche nella zona antistante gli spogliatoi, attesta che il contatto sarebbe avvenuto “petto contro petto” ed in tale ricostruzione, stante la prossimità fisica dei due, risulterebbe realmente compatibile l'argomentato assunto difensivo con riferimento al contatto fortuito tra la testa del calciatore ed il fischietto dell'arbitro.

La mancanza di qualsivoglia conseguenza sembra, in assenza di specifiche obiezioni, configgere con la supposta violenza riportando il gesto ad un atto, certamente brusco e sgarbato, verosimilmente involontario sottraendo il medesimo a qualsiasi ambito di reale offensività.

Pur dovendo sottolineare le intollerabili e reiterate intemperanze perpetrate dal giocatore, che giustificano ampiamente un'adeguata sanzione, occorre rilevare che, pur alla presenza di un comportamento oggettivamente censurabile da parte del calciatore, le controdeduzioni fornite dal D.G. configurano un quadro parzialmente diverso da quello presente nell'originario rapporto e, con riferimento al lancio del pallone, il medesimo non contesta né la distanza ipotizzata né la mancanza di intenzioni lesive con ciò conferendo vigore alle difese proposte.

La dinamica dell’accaduto deve essere dunque rivalutata in relazione alla minorata valenza lesiva di entrambi i gesti.

Non vi è dubbio che il giocatore abbia raggiunto il D.G. per poi “toccarlo” nel modo già descritto, tuttavia la C.D.T. non ravvede nell’episodio, anche con riferimento al supplemento arbitrale, quell’aggressività che poteva apparire dalla prima ricostruzione.

In ragione di tali rilievi la C.D.T. ritiene che la squalifica inflitta dal G.S.T. possa essere, seppur parzialmente, ridimensionata.

P.Q.M.

La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Montignoso e riduce la squalifica inflitta al calciatore Maccarone Mirko fino al 7/09/2010 anziché fino al 30/06/2011 e dispone la restituzione della relativa tassa.

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