COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

153 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo Della U.S.C. Montelupo Avverso La Decisione Del G.S. Che Ha Squalificato Il Calciatore Faye Balla Per Cinque Giornate.C.U. N. 48 Del 18/02/2010.

Per aver colpito con un calcio al viso, volontariamente, un calciatore avversario, procurandogli fuoriuscita di sangue dalle gengive, il giocatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco.

Per tale condotta violenta veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica per cinque giornate.

Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società del Montelupo, la quale sostiene che il comportamento del proprio tesserato non può essere considerato violento. Infatti, secondo la reclamante, in seguito ad un scontro di gioco i due calciatori coinvolti cadevano per terra e si scalciavano a vicenda.Ma la reazione allo scontro di gioco durava un attimo, tanto che i due calciatori si rialzavano immediatamente e si stringevano la mano. Pertanto la leggera perdita di sangue del giocatore avversario era una conseguenza assolutamente casuale, in quanto non vi sarebbe stata una condotta premeditata e violenta da parte del sig. Faye Balla. Tanto che al momento della notifica del cartellino rosso il giocatore lasciava subito il terreno di gioco senza alcuna protesta. La reclamante chiede pertanto una riduzione della sanzione.

L’arbitro nel supplemento di rapporto gara dichiara che si è trattato di un colpo volontario anche se portato alla cieca, in quanto il calciatore, trovandosi per terra, non aveva la possibilità di guardare dove colpire l’avversario. L’arbitro, inoltre, puntualizza che non si è trattato di colpi reciproci.

Alla luce degli atti di gara questa Commissione Disciplinare ritiene provata la condotta violenta del giocatore in esame. Essendoci state anche delle lievi conseguenze fisiche tale condotta, definita dal D.G. volontaria, non può che essere considerata violenta. Pertanto la sanzione applicata alla fattispecie appare assolutamente in linea con quanto previsto dal C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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