COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

157 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto dalla S.S.F.C.D. Follonica avverso la delibera con la quale il G.S. Territoriale ha squalificato, fino al 18.05.2012 il calciatore Gufoni Luca, nella sua qualità di capitano della squadra. (C.U. n. 48/2010)

GUFONI LUCA (FOLLONICA)

Quale capitano di squadra responsabile di atti di violenza commessi in danno dell'arbitro da calciatore/i della propria squadra non individuato/i. La sanzione cessera' di avere esecuzione nel momento in cui e' comunque individuato l'autore dell'atto: ''Per avere calciatore/i non individuato/i lanciato sassi verso il D.G. che in diverse e distinte circostanze veniva raggiunto prima sotto l'orecchio dx e quindi al dorso riportando momentaneo ma intenso dolore''.

Questa la motivazione con la quale il G.S.T. ha assunto il provvedimento che, indicato in epigrafe, viene impugnato innanzi questa Commissione dal legale rappresentante della Società Follonica.

Nel ricostruire la vicenda, che si è sviluppata in due distinti episodi, il reclamo denuncia in via preliminare, con dovizia di particolari, e con corredo di cospicua documentazione fotografica, il comportamento particolarmente turbolento dei tifosi della squadra ospitata, tanto da indurre un dirigente del Follonica a richiedere l’intervento di una pattuglia di Carabinieri.

Passa quindi ad indicare che a fine gara l’arbitro faceva presente, al capitano della squadra, di essere stato colpito da un sasso, al che il Gufoni replicava che il sasso proveniva dall’esterno e che anche alcuni calciatori della propria squadra erano stati colpiti.

Eccepisce ancora la reclamante la impossibilità che il sasso potesse provenire dai propri calciatori stante la mancanza di sassi nel recinto di gioco, contrariamente alla zona occupata dai tifosi ospiti,identificato dalla ”porta nord”.

Allega a tal fine una pianta delle aree in cui si è svolto il tutto, colorata in modo diverso secondo la loro destinazione.

Per quanto riguarda il secondo episodio la Società dichiara che “…….esso può essere riconducibile ad un episodio involontario non diretto a danneggiare l’arbitro….” emerso allorché, in occasione di altro incontro, disputato una settimana dopo, il calciatore Cristiano Andrea avrebbe dichiarato al Presidente che dopo la gara qui in esame aveva, in gesto di stizza, dato “.. un calcio al breccino del piazzale e che tuttavia non si era accorto di aver colpito l’arbitro.”

Allega sia la dichiarazione resa in tal senso dal calciatore Cristiano che altre due dichiarazioni sottoscritte dal Presidente e dal calciatore Gufoni.

Conclude chiedendo che, in via principale la Commissione sospenda ed annulli la sanzione inflitta al calciatore e che, se la responsabilità del primo episodio venisse attribuita a calciatori della Società, la sanzione venga inflitta al calciatore Cristiano Andrea identificato quale responsabile.

In via subordinata annullare la squalifica perché “il primo episodio non è stato commesso da un tesserato per i fatti sopradescritti e provati, ed il secondo episodio dal sig. Cristiano Andrea.”

“Questa difesa fa richiesta che venga comunicata la data di discussione e di sentire personalmente il giocatore squalificato, Sig. Gufoni Luca, Sig. Cristiano Andrea, sig. Martelli Giancarlo ed il Presidente,  sig. Pacini Valerio in qualità di testimoni dei fatti descritti”.

Il Collegio, in ordine a tale ultima richiesta, precisa in via pregiudiziale che tra le formalità procedurali che regolano i provvedimenti disciplinari nell’ambito della Giustizia Sportiva (artt. 35 e 36 del C.G.S) non è prevista l’ammissione di testi, essendo questa riservata unicamente ai casi di illecito sportivo come previsto espressamente dall’art. 41, c. 5, del C.G.S..

Di conseguenza ha interpretato la richiesta istruttoria come richiesta di audizione quale prevista dal comma 6 dell’art. 36 del Codice in vigore.

A tal fine ha disposto, mediante convocazione, l’audizione del Presidente della Società e del calciatore sanzionato unicamente in virtù della loro sottoscrizione del reclamo.

I soggetti interessati nel corso della odierna riunione, assistiti e rappresentati entrambi dall’Avvocato Novelli del Foro di Grosseto, dopo essere stati edotti delle dichiarazioni rese dal D.G. in questa sede, hanno confermato le motivazioni e le richieste conclusionali contenute nel reclamo, già di per sé esaustivo, sottolineando la assoluta correttezza della ricostruzione dei fatti con cui il D.G. ha descritto il secondo dei due lanci di sassi posto in essere nei suoi confronti.

In ordine al primo lancio invece confermano la tesi difensiva svolta, riaffermando che esso non poteva che essere stato effettuato dall’esterno del campo di gioco.

Insistono nelle richieste di cui al reclamo.

In sede istruttoria la Commissione ha deciso di ascoltare personalmente l’arbitro il quale, dopo aver risposto in modo assolutamente preciso e puntuale alle domande postegli, deposita una completa descrizione di tutto l’accaduto. Precisa, ai fini del presente giudizio, che il sasso che l’ha colpito la prima volta è stato sicuramente scagliato da un soggetto che si trovava alle sue spalle ciò sia perché è stato colpito dietro l’orecchio e sia perchè ha potuto percepirne, con la coda dell’occhio, la traiettoria.

Per quanto riguarda il secondo episodio, rileva che il sasso che lo ha raggiunto non poteva che provenire dai calciatori del Follonica vista la posizione che il gruppetto aveva in quel momento rispetto al luogo ove si trovavano i sostenitori dell’altra squadra.

Afferma quindi che tra i calciatori del Follonica che lo seguivano ha riconosciuto esservi, senza ombra di dubbio, il calciatore Cristiano Andrea, sia per la capigliatura che per averlo egli ammonito nel corso della gara.

A domanda risponde che non ha indicato sul rapporto di gara il comportamento dei sostenitori della Castiglionese perché non è risultato diverso e più grave di quello che normalmente una tifoseria “calda” ha nel corso della gara.

Nel ritenere di dover elogiare la deposizione ed il supplemento di rapporto resi dall’arbitro, la C.D.T. così argomenta.:

la parte iniziale del reclamo con cui si descrive il comportamento dei calciatori della Castiglionese, non ha alcuna attinenza con la decisone del G.S. qui in esame ed è, quindi, irrilevante agli effetti della decisione. Peraltro il rapporto di gara non ne fa alcuna menzione e di conseguenza il G.S. non ha assunto alcun provvedimento in proposito.

Relativamente ai due episodi che vengono addebitati ai calciatori del Follonica, si osserva che l’arbitro non ha alcun dubbio in ordine al fatto che in entrambi i casi i sassi che lo hanno raggiunto non potevano che provenire, per direzione e traiettoria, dalle sue spalle e quindi unicamente dai calciatori del Follonica.

Per quanto riguarda la individuazione del responsabile egli, pur non avendolo potuto identificare, ha dichiarato che nel gruppetto che era alle sue spalle si trovava il Cristiano.

Tale affermazione, coniugata con la assunzione di responsabilità resa per iscritto dal calciatore Cristiano Andrea e con la dichiarazione resa in tal senso dal Presidente della Società, induce la C.D. a ritenere che in effetti il responsabile dei fatti sia il Cristiano.

P. Q. M.

la C.D.T.T.:

-  revoca con effetto immediato, a norma dell’art. 3, comma 2 del C.G.S., la squalifica in atto inflitta al capitano al F.C.D. Follonica, Gufoni Luca;

-  sospende, sempre con effetto immediato, il calciatore Cristiano Andrea in attesa delle decisioni che il G.S.T., al quale vengono rinviati gli atti, intenderà assumere nei suoi confronti.

Dispone la restituzione della tassa.

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