COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 150 Stagione Sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

150 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo U.S.D. Paganico Avverso Squalifiche Per 3 Gg. Ai Calciatori Marconi Massimo E Visalli Massimo  (C.U. N° 48 Del 7\3\2010)

Reclama l’U.s.d. Paganico avverso le squalifiche in oggetto comminate dal G.S.T. Toscano con motivazioni similari il Marconi “per aver offeso l’arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano”, il Visalli “per contegno irriguardoso verso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”.

La società chiede che entrambe le sanzioni siano rivisitate.

Per il Visalli sostiene che il comportamento del medesimo (bestemmia) rientri in quelle che sono le cattive abitudini di tutti i giorni specie in Toscana, e non possa rientrare in quello che dal primo giudice è stato definito un contegno irriguardoso.

Per il Marconi la reclamante sostiene che il medesimo si sarebbe limitato a rilevare lo scarso coraggio del D.G. e solo dopo avrebbe profferito le frasi riportate nel rapporto.

La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere parzialmente il reclamo.

Per quanto attiene al Visalli sia il rapporto, sia il supplemento affermano, e ciò è confermato dalla reclamante stessa, che tale giocatore fu espulso perché aveva bestemmiato.

Tale atteggiamento blasfemo, pur essendo da sempre sanzionabile, con norma di recente applicazione, non può essere ignorato dal D.G. che è obbligato ad espellere il calciatore reo del comportamento. Ma se l’espulsione è obbligatoria, non si vede il motivo per il quale la sanzione applicabile dovrebbe essere superiore ad una giornata di gara, non potendosi ravvisare nella frase blasfema un contegno irriguardoso nei confronti del D.G.. Nel caso del Visalli la sanzione va aggravata per la sua qualifica di capitano e, quindi, per la connessa obbligatorietà di essere da esempio per i compagni di squadra.

La sanzione irrogata però risulta sproporzionata e va ridotta di una giornata.

Per quanto riguarda il Marconi (divenuto capitano per l’espulsione del Visalli) è indubbio che aver dato del disonesto all’arbitro in un contesto in cui si insinuava il suo scarso coraggio, è indubbiamente offensivo, né la società nega che il Marconi abbia detto proprio le frasi riportate nel rapporto prima e nel supplemento poi.

La qualifica di capitano aggrava poi le due giornate di norma irrigate per offese al D.G..

P.Q.M.

La. C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Visalli Massimo a 2 gg. di gara, conferma la squalifica a Marconi Massimo, ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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