COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 147 stagione sportiva 2009/2010

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

147 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Alberoro Calcio avverso l’ammenda di € 3.000,00 (C.U. n. 46 del 12/02/2010)

Il G.S.T. motivava così la sanzioni irrogata con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 7 febbraio 2010, tra la ricorrente e l’Associazione Calcio Laterina: “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. parte gara e termine. Per proprio sostenitore che tenta di superare la rete di recinzione. Per aver lanciato in campo palloni a scopo ostruzionistico. Per lancio ripetuto di oggetti di varia natura a fine gara che colpivano violentemente la struttura delimitante lo spogliatoio. Per avere propri sostenitori, nonostante la presenza dei CC. intervenuti, di venire a contatto con l'arbitro che cercava di raggiungere la propria autovettura. In tale frangente il D.G. riceveva un colpo alla nuca di media intensità che gli procurava dolore persistente per alcune ore. Per essersi posizionati, detti sostenitori, davanti al veicolo dell'arbitro al fine di ostacolarne la marcia. In tale situazione il veicolo riceveva diversi colpi riportando danni alla carrozzeria. Reiterata recidiva. Resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dal D.G.”.

Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando la riferita dinamica anche alla luce di una puntuale analisi che da un lato evidenziava la collaborazione della dirigenza societaria nel cercare di mitigare gli animi dei tifosi più facinorosi e dall'altro evidenziava le problematiche che la stessa società ha nel cercare di arginare le intemperanze di alcuni soggetti psichicamente instabili. Specificava comunque che la vettura del D.G. era stata parcheggiata all'esterno dell'impianto senza essere affidata, tramite la consegna delle chiavi, alla custodia sella società ospitante.

Concludeva, pertanto, per la riduzione della sanzione inflitta e per la revoca del risarcimento.

All’udienza dell’ 5 marzo 2010 il Presidente della Società Alberoro illustrava il ricorso, in modo esauriente e garbato, facendo rilevare la mancanza di mezzi specifici per poter reagire adeguatamente alle scomposte azioni di una piccola parte di tifoseria che mette in difficoltà, anche economica, l'intera squadra. Sottolineava inoltre l’eccessività della sanzione pecuniaria inflitta.

Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo della società merita parziale accoglimento.

Le Carte Federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle.

Il D.G. inoltre nel supplemento, espressamente richiesto da quest’organo giudicante, provvede a ripercorrere l’intero atto d’impugnazione particolareggiando e specificando ulteriormente quanto dedotto nell’originario rapporto di gara.

I gesti dedotti assumono dunque un contenuto che risulta obiettivamente irriguardoso ed intimidatorio anche se la mancanza di particolari conseguenze fisiche da parte del D.G. sembrano compatibili con un carattere di minima “violenza” che è invece maggiormente ravvisabile in condotte alternative oggettivamente indirizzate a ledere direttamente l'arbitro.

Con riferimento all’ammenda nessun pregio può essere fornito alla negazione di responsabilità; purtroppo i tifosi non possono essere “scelti” dalle società (che avrebbero così modo di distinguere tra la stragrande maggioranza di coloro che vivono la propria passione all’interno delle regole di lealtà e correttezza sportiva e coloro che invece, incapaci di mantenere un minimo contegno civile, fanno degenerare la competizione calcistica in atti violenti) e le Carte Federali onerano le stesse società di vigilare sul regolare svolgimento delle gare senza porre alcuna distinzione nelle tifoserie di appartenenza.

Pochi individui, specialmente se conosciuti all’interno di piccoli centri urbani, dovrebbero essere, se incapaci di autogestirsi, adeguatamente monitorati dalla dirigenza societaria anche eventualmente provvedendo a segnalare preventivamente, alle competenti autorità sanitarie o giudiziarie, comportamenti che potrebbero trovare astratta collocazione all’interno di specifiche disposizioni del codice penale.

Occorre comunque evidenziare che l'entità rilevante della sanzione pecuniaria è stata parametrata dal Giudice di prime cure con riferimento alla contestata recidiva reiterata.

In effetti la società ha due precedenti che nel dettaglio risultano però, sia per le sanzioni irrogate (120,00 e 140,00 Euro) sia per le motivazioni riportate a sostegno delle medesime (contenute nei Comunicati Ufficiali n. 29 e 42) di minima entità.

E' evidente che un criterio di progressività, pur in presenza di una pluralità di condotte illecite, anche alla luce di un corretto contegno procedimentale tenuto dalla stessa società, consente la rideterminazione della sanzione irrogata.

Per quanto attiene all'onere del risarcimento lo stesso D.G. ammette solo, per quanto attiene alla vettura, di aver “Dichiarato la presenza ai dirigenti della società Alberoro” ma “al tempo stesso non avevo necessità, di usufruire del parcheggio interno l'impianto sportivo” con ciò implicitamente rinunciando all'obbligo di garanzia e di custodia dell'auto da parte della società.

P.Q.M.

La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo della Società Sportiva Alberoro Calcio e riduce l’ammenda ad € 1.500,00 anziché € 3.000,00, senza riconoscere diritto al risarcimento, disponendo la restituzione della relativa tassa.

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