COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECOND

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

152 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della ASD Audax 1972 avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Settimio Castronuovo. C.U. n.48 del 18/02/2010.

Per aver offeso l’arbitro il giocatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Nonostante l’espulsione il calciatore non abbandonava il campo volontariamente, ma era necessario l’intervento prima dei suoi compagni di squadra e poi quello dei dirigenti. Una volta fuori dal terreno di gioco continuava ad offendere il D.G.

Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica per quattro gare.

Avverso la suddetta sanzione propone reclamo la società dell’Audax 1972, ritenendo il provvedimento del G.S. sproporzionato rispetto alla condotta osservata dal proprio tesserato. Secondo la reclamante,infatti, il calciatore ritardava ad abbandonare il campo solo perché voleva “chiedere spiegazioni” all’arbitro. Inoltre, sempre secondo la società, non vi sarebbe stato alcun intervento dei dirigenti della società per costringere il calciatore a lasciare il terreno di gioco. Infine la reclamante nega anche le offese fuori dal campo.

Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro sottolinea come sia stato costretto a chiedere l’intervento dei compagni di squadra prima e dei dirigenti poi, per costringere il calciatore in questione a lasciare il campo. Ribadisce,inoltre, che una volta fuori dal terreno di gioco il calciatore continuava nel suo comportamento offensivo.

Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti del procedimento ritiene i fatti ascritti al giocatore assolutamente provati. Ritiene, altresì, la sanzione inflitta dal G.S. assolutamente congrua.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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