COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 54 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCEL
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 54 del 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
116 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’U.P. Baldaccio Bruni avverso la decisione del G.S.T. che ha inibito il sig. Petruccioli Pietro fino al 19.05.2011. C.U. n° 41 del 19.01.2010.
Il Giudice Sportivo comminava la sanzione dell’inibizione fino al 19.05.2011 al dirigente sig. Petruccioli Pietro poiché questi “usciva dall’area tecnica ed offendeva il D.G.. Allontanato, alla notifica rivolgeva all’arbitro frase ingiuriosa ed intimidatoria. A fine gara, davanti agli spogliatoi, assumeva nuovo contegno irriguardoso ed intimidatorio verso gli ufficiali di gara contro i quali lanciava le chiavi della loro autovettura raggiungendo un A.A. ad una gamba e procurandogli dolore perdurante circa un minuto”.
Con il reclamo proposto l’Unione Polisportiva Baldaccio Bruni richiede una riforma della decisione impugnata.
Conferma, la reclamante, tutti i fatti contestati – in particolare le frasi offensive e intimidatorie - fornendo però una diversa interpretazione, in particolar modo per quanto riguarda il lancio delle chiavi.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
Ai fini istruttori la Commissione ha a disposizione i supplementi di rapporto tanto al Direttore di Gara quanto ad uno dei due assistenti.
All’udienza odierna la società insiste con la propria tesi, descrivendo altresì come sia avvenuto il lancio delle chiavi nei confronti della terna arbitrale.
Il reclamo merita accoglimento.
La tesi della società non è incompatibile con i referti. Dagli atti in esame, in particolare quelli acquisiti nel corso del presente giudizio, e pertanto non disponibili dal Giudice Sportivo, emerge un comportamento del dirigente fortemente aggressivo, ma pur sempre verbalmente aggressivo.
Il lancio del mazzo di chiavi, appare essere senz’altro un gesto grave, che ha pure provocato dolore ancorchè molto circoscritto nel tempo, ma deve essere letto nel contesto di quanto accaduto, anche per la dinamica del gesto.
Da quanto esaminato si ritiene plausibile come il tesserato non avesse reale intenzione di recare nocumento al D.G., ma che abbia posto in essere un deprecabile e scomposto gesto senza alcun vero intento fisicamente violento.
Alla luce di questi fatti così come ricostruiti in base – si ribadisce – agli atti oggi disponibili, si ritiene vi sia margine per una sensibile riduzione della sanzione inflitta, non senza evidenziare l’ottimo comportamento processuale della società reclamante, anche all’odierna udienza, tramite il suo delegato.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce l’inibizione al tesserato Petruccioli Pietro al 19 settembre 2010. Dispone restituirsi la relativa tassa.