COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 54 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCU

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 54 del 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

14 /P stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti:

del calciatore Nahi Guy Paulin per violazione degli artt.1, c. 1; art. 10, c. 2 del C.G.S in relazione dell’art. 40 c.11 bis delle N.O.I.F.;

del tesserato Taiti Sergio nella sua qualità di Presidente della S.C.G.S. La Briglia per le medesime violazioni;

della Società G.S. La Briglia per la violazione dell’art. 4, c. 1 del C.G.S. derivante dal comportamento del proprio Presidente.

Il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato, nell’ambito della F.I.G.C., dal comma 11 bis dell’articolo 40 delle N.O.I.F..

Detta norma dispone che la richiesta di tesseramento relativa a calciatori che non siano mai stati tesserati per Federazione estera deve essere corredata, tra l’altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore “di non essere mai stati tesserati per Federazione estera.”

In occasione della richiesta di tesseramento del calciatore Nahi Guy Paulin, la Società G.S. La Briglia ha inoltrato, in data 21.01.2009 unitamente alla altra documentazione richiesta, l’attestazione rilasciata dal suddetto calciatore di non essere mai stato tesserato “in nessuna società FIGC né Italiana né estera”.

L’Ufficio Tesseramenti nell’effettuare i dovuti controlli ha rilevato che il calciatore è stato tesserato, nel corso della stagione sportiva 2006, per la Società Entente Sportive de Bingerville, affiliata alla Federation Ivoirienne de Foot-ball dando di ciò comunicazione alla Procura Federale.

Detto Ufficio ha disposto, di conseguenza, il deferimento indicato in epigrafe che è stato posto in discussione da questa C.D. per la data odierna, previa rituale comunicazione.

Sono presenti:

-  l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale;

-  il calciatore Nahi Guy Paulin

-  il Sig. Taiti Sergio in qualità di Presidente del G.S. La Briglia

Introdotto il dibattimento, dopo l’esposizione dei fatti, il Presidente del G.S. La Briglia, invitato a chiarire la posizione del tesserato e della società, riconosce l’errore commesso affermando che esso è avvenuto nella più totale buona fede stante il tempo trascorso dal tesseramento conseguito dal calciatore presso la Federazione Ivoriana (2006). A dimostrazione di ciò esibisce regolare tesseramento del calciatore Nahi Guy Paulin avvenuto nella stagione 2009/2010.

Interviene, quindi, l’avvocato Mario Taddeucci Sassolini, in rappresentanza della Procura Federale, il quale rileva che non è stata necessaria alcuna attività istruttoria risultando i fatti dalla documentazione trasmessa dall’Ufficio Tesseramento.

Passa quindi a chiedere l’irrogazione delle sanzioni che indica nel modo seguente:

Ø  al calciatore Nahi Guy Paulin, la squalifica per un mese;

Ø  al Presidente della Società Sig. Taiti Sergio, la ammonizione con diffida;

Ø  al G.S.La Briglia, l’ammenda di € 250,00 (duecenticinquanta/00).

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le violazioni ascritte al calciatore ed al Presidente della Società risultano per “tabulas” per cui il deferimento è fondato.

Osserva a tal fine che il comportamento del calciatore costituisce indubbia violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto richiesto, con carattere di perentorietà e quindi ad substantiam, dall’art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F..

Acclarato che la responsabilità del calciatore deriva dalla sottoscrizione mendace, quella del Presidente deriva dal non avere proceduto ad accertare, prima dell’invio della documentazione richiesta dalla norma, lo status effettivo del calciatore.

Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società.

Tuttavia la Commissione riconosce l’assoluta buona fede dichiarata dal Presidente della Società in ordine alla prima richiesta di tesseramento seguita, peraltro, dal regolare tesseramento per la stagione immediatamente successiva ai sensi del c. 11 dell’art. 40 delle N.O.I.F.

Delibera pertanto di attenuare la misura delle sanzioni condividendo le richieste del Rappresentante della Procura Federale.

P.Q.M.

la C.D.T.T. infligge le seguenti sanzioni:

Ø  al calciatore Nahi Guy Paulin, la squalifica per un mese;

Ø  al Presidente della Società Sig. Taiti Sergio, la ammonizione con diffida;

Ø  al G.S.La Briglia, l’ammenda di € 250,00 (duecenticinquanta/00).

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