COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 54 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI S

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 54 del 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

135 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo U.S.D. Sambuca Avverso Ammenda € 1.300,00  (C.U. N° 45 Del 4\2\2010)

Propone rituale reclamo la U.S.D. Sambuca avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. Toscano con la seguente motivazione: “Per aver consentito a persone non identificate di accedere sl recinto degli spogliatoi a fine gara ove offendevano il D.G. e, una di queste, poste le mani sul collo dell’arbitro lo spingeva facendolo arretrare di circa due metri. Recidiva.”.

La società reclamante con reclamo alquanto sintetico nega che i fatti si siano svolti nei modi di cui al rapporto arbitrale ed anzi afferma che fu in D.G., e non un dirigente non identificato, a spintonare quest’ultimo, chiede quindi una riduzione della sanzione.

Avendo inoltrato richiesta di audizione veniva sentito il Presidente della società all’udienza del 12\3\2010.

In tale circostanza il Presidente confermava le affermazioni di cui al reclamo, ammetteva che l’unica persona non in nota all’interno del recinto spogliatoi era egli stesso, come è solito fare dopo ogni gara, anche al fine di evitare intemperanze dei propri tesserati.

Riaffermava in tale sede che il proprio dirigente protagonista dello spintonamento, presente in nota, aveva insultato pesantemente il D.G. con frasi di stampo razzista, ma che in tale frangente era stato il D.G., in reazione alla offesa, ad allontanare con una spinta il dirigente che gli era andato molto vicino nell’atto di offenderlo.

La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di respingere il reclamo.

Dal supplemento di rapporto non emerge alcunchè di diverso rispetto a quanto già oggetto del primo rapporto, essendosi limitato il D.G. a confermare quanto già scritto.

Alla luce di quanto precisato dal Presidente nell’audizione nonché dall’esame del rapporto gara, si possono e si debbono effettuare alcune considerazioni.

Innanzitutto il Presidente, pur nella sua qualifica, se non è inserito nelle note gara, non può essere presente nel recinto spogliatoi, la circostanza che non fu l’altro dirigente a spintonare l’arbitro, ma il contrario, non trova oggettivo riscontro in alcun documento ufficiale.

Le offese pesanti anche razziste e discriminatorie sono state confermate dal Presidente.

Giova ricordare come il rapporto gara sia fonte di prova privilegiata e solo macroscopiche incongruenze o precisazioni da parte del D.G. rese nel supplemento, possono supportare il cambiamento di elementi di fatto alla base della sanzione irrogata.

Deve peraltro rilevarsi come il D.G. nel proprio rapporto avrebbe dovuto identificare coloro i quali si erano resi protagonisti di episodi rilevanti da un punto di vista disciplinare, non potendosi limitare ad affermare, come nel caso di specie, di essere stato offeso e spintonato da “un dirigente”.

Tale affermazione ha comportato da un lato che il dirigente responsabile dei fatti non sia stato sanzionato come meritava, dall’altro che alla società sia stata inflitta una sanzione pecuniaria maggiore per responsabilità oggettiva.

Venendo all’ammontare dell’ammenda gli episodi contestati sono di estrema gravità, e, oltre al comportamento violento, debbono essere registrate offese di stampo razzista sanzionate in modo maggiore ed esemplare ai sensi dell’art. 11 co 4 del C.G.S.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa..

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