COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 54 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 54 del 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

165 stagione sportiva 2009/2010Gara Vallicisa Succisa – Val Taverone Calcio (2-2) del 21/02/2010. Campionato di III categoria. In C.U. n.36 del 25/02/2010 Del. Prov. Massa-Carrara.

Reclama la società Val Taverone Calcio avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.

 A CARICO DI SOCIETA’

 

 AMMENDA

 

Euro  800,00 VAL TAVERONE CALCIO

Per responsabilita' oggettiva. Propri tesserati non identificati a fine gara offendevano e minacciavano il D.G., tentando inoltre di aggredirlo senza riuscirci per l'intervento della societa' ospitante. Gli stessi dall'interno dello spogliatoio reiteravano le offese e colpivano la parete dello stesso con calci. Il D.G. si allontanava dall'impianto scortato da una pattuglia di carabinieri. Sanzione aggravata per il totale disinteresse della societa'. 

   

 A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

 SQUALIFICA  FINO AL 25/ 5/2010

 

  GALLI SIMONE  (VAL TAVERONE CALCIO)

Per aver offeso il D.G., alla notifica dell'espulsione tentava di aggredirlo, non riuscendovi per l'intervento di alcuni compagni. Nel contempo reiterava le offese ed inoltre minacciava il D.G. e gli organi arbitrali. Dall'esterno del recinto di gioco persisteva nel suo atteggiamento ingiurioso e minaccioso verso il D.G.. 

 

 SQUALIFICA PER TRE GARE

 

  MARANI SANDRO  (VAL TAVERONE CALCIO)

  Per offese verso il D.G. dall'esterno del recinto di gioco le reiterava

La reclamante ritiene eccessive le sanzioni inflitte dal G.S. ed in particolare, per quanto riguarda il calciatore Galli Simone, esclude il tentativo di aggressione all’arbitro.

Chiede una riformulazione del provvedimento con susseguente riduzione delle sanzioni.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente lo scritto di prime cure.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue.

La versione arbitrale dei fatti appare chiara e sostanzialmente non disconosciuta dalla reclamante la quale, con un gravame ai limiti dell’ammissibilità procedurale, stante la carenza di motivazioni, si limita a chiedere una rivisitazione degli stessi nell’ottica di una richiesta di clemenza per quanto attiene la quantificazione della sanzioni.

Il Collegio rivisitando i fatti, rileva che non esistono margini per considerare la condotta del calciatori Galli e Marani in modo diverso rispetto a quello emerso dagli atti ufficiali.

Per quanto attiene invece la sanzione pecuniaria, la C.D. rileva che il G.S., nella sua declaratoria, non ha preso in esame gli sputi ricevuti dall’arbitro, a fine gara, da parte di un gruppo di 5 giocatori della società Val Taverone non identificati.

Tale mancanza è da considerarsi particolarmente grave in quanto il fatto appare di assoluta rilevanza proprio in ordine alla quantificazione della sanzione che, in virtù della richiesta rivisitazione dei fatti e del disposto di cui all’art. 36 comma 3 del C.G.S. deve essere aggravata.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo e, per quanto attiene l’ammenda inflitta alla società Val Taverone Calcio, cassa l’originaria sanzione di €. 800.00 comminando la sanzione di €. 1.200,00.

Dispone l’addebito della tassa di reclamo.

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