COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 54 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 156 stagione sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 54 del 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

156 stagione sportiva 200972010 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Garzella, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Luciano Palla per cinque gare e Caluri Francesco fino al 14/04/2010 (C.U. n. 32 del 17/02/2010).

La Polisportiva Garzella, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 14/02/2010 contro la Società Villamagna Calcio.

Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni:

Luciano Palla squalifica fino al 31/08/2009.

Espulso per aver offeso il D.G., durante l'intervallo alla notifica del provvedimento seguiva fino sul terreno di giuoco il D.G. Tenendo comportamento irriguardoso ed antisportivo. Successivamente si posizionava fuori dal recinto di giuoco ed offendeva il D.G.

Caluri Francesco squalifica fino al 30/06/2011.

A fine gara insieme ad altri tesserati e tifosi si posizionava davanti all'auto del D.G. proferendo parole irriguardose e tenendo atteggiamento minaccioso.”

La Società reclamante contesta recisamente i fatti dedotti in motivazione affermando che il D.G. avrebbe sbagliato nell'identificare i suddetti giocatori.

La società non riesce a comprendere infatti come il medesimo abbia potuto riconoscere, tra le tante voci che si accavallavano all'interno dello spogliatoio, proprio quella del Palla come autore delle frasi offensive non avendo infatti lo stesso pronunciato alcun improperi.

Anche per il Caluri il D.G. sarebbe incorso in un errore di persona avendolo scambiato con un altra persona – forse non tesserata – probabilmente a causa dell'abbigliamento invernale (cappelli e sciarpe) indossato da tutta la tifoseria in ragione del clima particolarmente rigido.

Chiedeva pertanto per l'annullamento o per la riduzione di entrambe le sanzioni.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Il rapporto di gara, cui le Carte Federali tributano fede privilegiata nel procedimento sportivo, contiene, nel dettaglio, le singole violazioni commesse da entrambi i giocatori e fornisce un quadro di gara preciso e coerente isolando i singoli momenti che sono stati correttamente riportati, in parte motiva, dal giudice di primo grado nell'applicazione delle sanzioni impugnate.

Appaiono prive di pregio le difese proposte tese a sostenere lo scambio di identità in quanto il D.G. precisa, nel supplemento espressamente richiesto dalla C.D.T., che il giocatore, in panchina nel corso di tutto il primo tempo, faceva le veci di allenatore dando disposizioni e consigli tattici; anche all'interno dello spogliatoio era il solo a parlare mentre i compagni lo ascoltavano in silenzio, dando modo all'arbitro di ascoltare le singole frasi e di attribuirle precisamente.

Nello stesso documento il D.G. dichiara di aver identificato senza ombra di dubbio il giocatore Caluri tra coloro che, esagitati, lo avevano accerchiato al termine della gara.

In punto di commisurazione del provvedimento disciplinare se da un lato deve essere considerata assolutamente congrua la squalifica irrogata al giocatore Palla per il comportamento gravemente offensivo e per la successiva prolungata e plateale reiterazione della condotta, dall'altro sembra eccessiva la squalifica comminata al Caluri.

Pur dovendosi rilevare l'assoluta illiceità della condotta posta occorre sottolineare che l’atto illecito si è comunque limitato a meri eccessi verbali mai degenerati in vere e proprie aggressioni fisiche.

Da una attenta lettura del fascicolo, legittimata dal reclamo proposto, emerge una condotta illecita correttamente segnalata dal D.G. ma non sanzionata dal G.S.T.; l'arbitro infatti segnala di essere stato colpito da un giocatore che non è però riuscito ad identificare.

In effetti emerge che la società risulta anche onerata da una ammenda di € 250,00 con la seguente motivazione “Perchè al termine della gara e mentre il D.G. si recava nello spogliatoio alcuni giocatori lo seguivano ed uno di loro lo colpiva con un calcio alla caviglia impedendo al D.G di farsi riconoscere. Fra i giocatori vi era anche il capitano che non interveniva per impedire l'atto.

Per intemperanze di propri sostenitori e tesserati a fine gara nei confronti del D.G. che si allontanava dallo stadio.

Appare evidente che il Giudice di prime cure abbia adeguatamente sanzionato le “intemperanze” dei sostenitori dimenticando però di emettere un corretto provvedimento disciplinare per quanto attiene la prima parte della motivazione.

Infatti l'art 3 C.G.S. Stabilisce al secondo comma che “Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto”.

Per quanto attiene ai compiti istituzionali demandati a questo Collegio l'art. 34 C.G.S., al quarto comma stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento”.

Appare però evidente che l'applicazione diretta di una squalifica da parte dell'organo di secondo grado comporterebbe, in danno del Capitano e della società, la perdita di una possibile impugnazione del provvedimento causando una intollerabile disparità di trattamento in punto di garanzie procedurali.

p.q.m.

La C.D.T., in parziale riforma delle decisioni del G.S. riduce la squalifica al giocatore Caluri Francesco fino al 31/03/2010 anzichè fino al 14/04/2010.

Respinge nel resto il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

Dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it