COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

139 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo della Società Florence Sporting Club, avverso alla squalifica fino al 30/09/2010 inflitta dal G.S.T. al calciatore Conti Marco (C.U. n. 37 del 3/02/2010)

Il G.S.T. motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione esterna disputata in data 31/01/2010 contro la Società Sporting Sesto: “Durante un'azione di gioco colpiva violentemente alla caviglia un avversario facendolo cadere a terra dolorante, prima ancora della notifica del provvedimento disciplinare, colpiva con uno schiaffo il predetto giocatore avversario. All'intervento del D.G. per tentare di dividere i due giocatori, spingeva violentemente l'Arbitro”.

Ricorre l’impugnante ammettendo i fatti ma lamentando l’assoluta assenza di volontarietà nel gesto incriminato; il leggero contatto avuto con il D.G. sarebbe frutto di una serie di spinte ricevute da parte degli avversari che avrebbero spostato fisicamente il Conti facendolo indietreggiare fino all'inevitabile urto con l'arbitro.

All’udienza del 5/03/2010 veniva sentito il Presidente della società Florence Sporting Club che, avuta conoscenza delle ulteriori deduzioni arbitrali, insisteva su quanto sostenuto in atti specificando che il giocatore avrebbe solo tentato di allontanare il D.G. Al fine di poter raggiungere l'avversario che lo aveva precedentemente colpito.

La società conclude pertanto per una riduzione delle sanzioni comminate.

Il reclamo appare infondato e deve essere respinto.

Il D.G., nel supplemento, ribadiva quanto dedotto nel rapporto aggiungendo di essere assolutamente certo della volontarietà del gesto compiuto dal calciatore; tale ricostruzione collideva con quanto asserito dallo stesso Presidente e cioè che il calciatore volesse solamente continuare la lotta con l'avversario.

Dando credito alla versione arbitrale non appare in alcun modo giustificabile il comportamento del giocatore che, quand'anche provocato, perdeva completamente il controllo andando a trasformare una partita di pallone in uno scontro pugilistico.

Neanche l'intervento dell'arbitro, finalizzato a far cessare la violenza in campo, riusciva a condurre alla ragione l'esagitato che, incurante delle conseguenze del suo gesto, spingeva violentemente lo stesso per poter continuare a picchiare l'avversario con ciò dimostrando un'assoluta incapacità di controllo della propria aggressività.

Il G.S.T. poi è stato particolarmente attento, nelle motivazioni sopra riportate, a dettagliare le singole condotte illecite che non sono state superate dalle deduzioni del Sasso Pisano spese in favore del proprio atleta; il medesimo si è reso responsabile di troppe azioni gravemente antisportive puntualmente confermate nel supplemento fornito dal D.G..

La sanzione applicata risulta pertanto corretta e contenuta nei limiti edittali.

p.q.m.

La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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