COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 10 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 10 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
- della Società A.C.D. Oppeano
- del Sig. Leonida ZORZAN – Presidente A.C.D. Oppeano
La Procura Federale con atto del 12/1/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Leonida ZORDAN (Presidente A.C.D. Oppeano)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S. in riferimento all’art. 38,comma 1 delle NOIF per avere
consentito al Sig. Laperni Adriano (sino alla data del suo tesseramento avvenuto il 19/11/2009) di svolgere attività di
allenatore pur non essendo in costanza di tesseramento con l’ACD Oppeano;
la società A.C.D. OPPEANO (VR)
a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascrivibile al Presidente ed al suo allenatore, ai sensi dell'art.
4, comma 1 e 2 del C.G.S.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
preso atto della delega conferita al Sostituto Procuratore avv. Marco Stefanini;
esaminata la documentazione trasmessa dal Comitato Regionale Veneto, con la quale si evidenziava, che il Sig. Adriano
Laperni - iscritto nei ruoli del settore tecnico, quale allenatore di base - Matricola 27.253 -, avrebbe svolto per la stagione
2008-2009, l'attività di responsabile della prima squadra della società ACD Oppeano, partecipante al campionato di
promozione Veneta, dopo essere stato, per il medesimo anno, in costanza di tesseramento con la consorella S.S.
Valdalpone;
acquisita copia del foglio censimento 2009-2010 della società ACD Oppeano depositato in data 08/07/2009 ,ove viene
indicato, quale allenatore, il nominativo del Sig. Laperni Adriano;
acquisite le distinte di gara della società ACD Oppeano per la stagione 2008-2009 nelle quali non compare il nominativo
del Sig. Laperni Adriano, nel mentre lo stesso risulta presente, quale allenatore, nei rapporti gara dell'anno 2009-2010 e
specificatamente per le seguenti gare :Asd Prix le Torri- Acd Opeano del 27/09/2009, Acd Oppeano – Ac MM Sarego del
04/10/2009, Asd Minerbe. ACD Oppeano del 11/10/09 e Asd Casaleone-ACD Oppeano del 25/10/09;
considerato che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Signor Laperni Adriano, la consultazione
dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando il medesimo nei ruoli federali quale
allenatore di base, codice 27.253, con ultimo tessera mento per la stagione 2009/2010 a favore della Società ACD
Oppeano a far data dal 19 Novembre 2009 ;
sul presupposto, che la segnalazione trasmessa dal Comitato Regionale Veneto significava come il tecnico Sig. Laperni
Adriano, successivamente al suo esonero dalla SS Valdalpone, avesse assunto la conduzione tecnica della squadra S.S
Valdalpone ;
considerato, che sulla circostanza "de quo" l'evolversi istruttorio dava esito negativo, non evidenziando elementi idonei a
delineare responsabilità, tali da prevederne un deferimento sul punto, nel mentre, appare pacifica ed incontrovertibile la
presenza del Sig. Laperni Adriano sulla panchina della ACD Oppeano in 4 incontri nella stagione 2009-2010, seppur non
in costanza di tesseramento con la stessa società;
considerato che nei fatti come descritti in narrativa si configura la responsabilità del Sig. Leonida Zorzan, Presidente della
società ACD Oppeano;
ritenuto, che dalle condotte, ne consegue la responsabilità diretta ed oggettiva per le società ACD Oppeano ex art. 4 ,
commi 1 e 2, del CGS, in conseguenza delle condotte rispettivamente ascritte al suo Presidente ed al suo allenatore;
considerato, che per le violazioni ascritte al Sig. Laperni Adriano, iscritto nei ruoli del settore tecnico , si provvede con
autonomo atto di deferimento ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 38, comma 6, del regolamento del Settore Tecnico”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 9/2/2010 sono risultati presenti I Signori :
- l’Avv. Fabio ZAMBELLI in rappresentanza dell’A.C.D. Oppeano e del suo Presidente Zorzan Leonida come da mandato
dimesso in atti;
- Il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
vista la concorde richiesta di proscioglimento avanzata dalle parti interessate al procedimento e considerato che alla luce
della documentazione acquisita agli atti la stessa appare meritevole di accoglimento;
ritenuto in particolare che vi é prova dell’avvenuto pagamento della quota associativa di tecnico da parte del Sig. Laperni
Adriano, nonché della lettera di trasmissione, datata 22/8/2009, del modulo per l’emissione del tesseramento valido per la
stagione sportiva 2009/2010, contenente anche copia della predetta ricevuta;
considerato pertanto non sussistere la violazione contestata nell’atto di deferimento
P.Q.M.
proscioglie la Società A.C.D. Oppeano e il suo Presidente Sig. Zorzan Leonida dagli addebiti di cui all’atto di deferimento.