COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. OPPOSIZIONE U

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.5. OPPOSIZIONE U.S.D. CROZ ZAI

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 33 del

27/1/2010 – Squalifica sino al 31/12/2010 giocatore Bertucco Leonardo – Campionato di 3^ Categoria

La Società U.S.D. Croz Zai ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione

Provinciale di Verona pubblicata nel Comunicato n. 33 del 27/1/2010, con la quale é stata assunta la squalifica sino al

31/12/2010 a carico del giocatore Bertucco Leonardo : “espulso per un fallo di gioco, teneva un comportamento

minaccioso, offensivo ed aggressivo nei confronti dell’arbitro, tentando inoltre di colpirlo al volto senza riuscirvi per

l’intervento dei propri compagni e per il pronto indietreggiare del direttore di gara”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Croz Zai;

vista la documentazione ufficiale in atti;

valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;

constatata la congruità della sanzione comminata a carico del calciatore Bertucco Leonardo e della relativa motivazione

che riflette sul piano fattuale l’episodio oggetto del presente giudizio;

atteso che, alla luce di quanto sopra, non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;

considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Croz ZAI;

- di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2010 a carico del calciatore Bertucco Leonardo;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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