COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

3.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. CAME DOSSON C 5

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 30 del 17/12/2009 –

Squalifica sino all’1/3/2010 giocatore Iglesias Nunez Daniel – Campionato di Serie C/1

La Società A.S.D. Came Dosson C 5 ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica sino all’1/3/2010

assunta dal Giudice Sportivo Territoriale Regionale a carico del giocatore Iglesias Nunez Daniel e pubblicata nel

Comunicato Ufficiale n. 30 del 17/12/2009 : “perché dopo essere stato espulso e posizionatosi in tribuna, al triplice fischio

finale improvvisamente si portava in campo e aggrediva il capitano della squadra avversaria con due pugni al capo e

cercava di colpire anche altri giocatori avversari. Durante il saluto finale tentava nuovamente di aggredire gli avversari

con calci e pugni non riuscendovi per il pronto intervento dei giocatori e dirigenti delle due squadre”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.S.D. Came Dosson C 5 e la documentazione ufficiale agli atti;

sentito il rappresentante legale della Società ricorrente;

sentito altresì l’arbitro che ha confermato quanto riferito nel referto di gara;

ritenuto da questa C.D.T. che non sussistono i presupposti per l’accoglimento del reclamo.

In tal senso, le inequivocabili dichiarazioni del direttore di gara e la fede privilegiata che alle stesse vanno attribuite ai

sensi dell’art. 35, punto 1,1, del C.G.S., non consentono di adottare una diversa decisione rispetto a quella assunta dal

Giudice Sportivo di primo grado

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Came Dosson C 5;

- di confermare la squalifica sino all’1/3/2010 a carico del giocatore Iglesias Nunez Daniel;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it