COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

3.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LEODARI SOLE VICENZA

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 10/12/2009 –

Omologazione partita Leodari Sole Vicenza – S.Giovanni Ilarione del 22/11/2009 - Campionato di 1^

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La Società A.S.D. Leodari Sole Vicenza ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale

pubblicata nel Comunicato n. 34 del 10/12/2009 con la quale omologava il risultato della gara Leodari Sole Vicenza –

S.Giovanni Ilarione e rigettava il reclamo presentato sempre dalla Società in epigrafe che chiedeva la ripetizione della

gara medesima per i seguenti motivi : “in quanto il risultato sarebbe stato inficiato dal comportamento del direttore di

gara, che non avrebbe dato ingresso al personale sanitario delle due squadre, in quanto, a dire dello stesso, non avrebbe

esibito regolare documentazione. Detto comportamento avrebbe suggerito la sostituzione di un giocatore infortunato in

via precauzionale, in quanto, privo della adeguata assistenza, non avrebbe potuto garantire un pieno recupero;

.....ritenuto che, in ogni caso, il comportamento dell'arbitro, ancorché astrattamente errato, non ha inciso nella

determinazione del risultato acquisito sul campo”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.S.D. Leodari Sole Vicenza e la documentazione ufficiale agli atti;

sentito il Presidente della ricorrente assistito dal legale di fiducia, ritiene non sussistano le condizioni per una riforma del

provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che, peraltro necessita di essere corretta nella motivazione.

In particolare, ritiene questa C.D.T. che non si possa, nel caso di specie, parlare di comportamento errato dell’arbitro,

ancorché astrattamente.

Per quanto concerne specificatamente la mancata autorizzazione all’accesso sul terreno di gioco del “massaggiatore”, é

possibile osservare come dall’esame della documentazione acquisita agli atti non sia emerso il mancato rispetto dell’art.

66 NOIF., come integrato e precisato dal C.U. n. 1 dell’1/7/2009 del C.R.V. punto 4.11. in tema di personale ammesso sul

terreno di gioco.

Quanto all’episodio relativo alla mancata autorizzazione all’accesso sul campo di gara del medico sociale (Presidente) in

occasione dell’infortunio del giocatore n. 7 della reclamante, occorre osservare come si tratti di valutazione discrezionale

riservata al direttore di gara, peraltro assunta in un determinato contesto

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Leodari Sole Vicenza;

- di confermare la regolarità della gara Leodari Sole Vicenza – S.Giovanni Ilarione, omologandone il risultato acquisito in

campo di 0 – 1;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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